*1. Le diverse finalità e la comune autonomia delle pattuizioni nelle nuove (accordi di ristrutturazione dei debiti) e rinnovate (concordati preventivo e fallimentare) forme di gestione negoziata della crisi e dell’insolvenza dell’impresa - 2. La riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo o fallimentare come sopravvenienza attiva non imponibile e la qualificazione dell’art. 88, comma 4, del Tuir quale norma di esenzione (o agevolazione) “ad ampio spettro” quanto ai concordati - 3. La mancata menzione degli accordi di ristrutturazione nel testo dell’art. 88, comma 4, non vale a escludere il relativo bonus dall’agevolazione: il termine “concordato” presenta un significato più ampio di quello risultante prima facie, e tale da consentire, con una moderata ma non irragionevole forzatura della littera legis, un’interpretazione estensiva della portata dell’enunciato lessicale - 4. La falcidia dei debiti tributari mediante transazione fiscale innestata in un concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione: l’intassabilità della relativa sopravvenienza attiva, oltre che per le conclusioni raggiunte, in ragione della disciplina degli oneri fiscali e della ratio delle sopravvenienze attive proprie
Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni di debiti e sopravvenienze attive / Contrino, Angelo. - In: RASSEGNA TRIBUTARIA. - ISSN 1590-749X. - STAMPA. - 1:(2011), pp. 36-52.
Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni di debiti e sopravvenienze attive
CONTRINO, Angelo
2011
Abstract
*1. Le diverse finalità e la comune autonomia delle pattuizioni nelle nuove (accordi di ristrutturazione dei debiti) e rinnovate (concordati preventivo e fallimentare) forme di gestione negoziata della crisi e dell’insolvenza dell’impresa - 2. La riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo o fallimentare come sopravvenienza attiva non imponibile e la qualificazione dell’art. 88, comma 4, del Tuir quale norma di esenzione (o agevolazione) “ad ampio spettro” quanto ai concordati - 3. La mancata menzione degli accordi di ristrutturazione nel testo dell’art. 88, comma 4, non vale a escludere il relativo bonus dall’agevolazione: il termine “concordato” presenta un significato più ampio di quello risultante prima facie, e tale da consentire, con una moderata ma non irragionevole forzatura della littera legis, un’interpretazione estensiva della portata dell’enunciato lessicale - 4. La falcidia dei debiti tributari mediante transazione fiscale innestata in un concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione: l’intassabilità della relativa sopravvenienza attiva, oltre che per le conclusioni raggiunte, in ragione della disciplina degli oneri fiscali e della ratio delle sopravvenienze attive propriePubblicazioni consigliate
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