La necessità e il significato di una nuova riforma dell’apprendistato, secondo le linee di indirizzo contenute nella delega del c.d. “collegato lavoro”, rispondono al fatto che ancora oggi in Italia questo istituto, decisivo per le prospettive occupazionali dei giovani e la qualità del lavoro, sia poco e male utilizzato. Da un lato, solo una delle tre tipologie contrattuali previste dalla legge Biagi, e cioè l’apprendistato professionalizzante, è pienamente operativa, mentre l’apprendistato per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione e l’apprendistato di alta formazione stentano a decollare. Dall’altro lato, l’apprendistato è concepito e utilizzato come un semplice contratto di lavoro “flessibile”, in cui la parte della formazione è del tutto accessoria e secondaria alla relazione lavorativa. Benché il legislatore stia tentando, da quasi quindici anni, di valorizzarne la valenza educativa e formativa, esso continua a essere utilizzato come uno strumento per reclutare giovane forza-lavoro a basso costo, anche in virtù dei generosi incentivi economici e normativi previsti dalla legge. Si comprende così l’importanza di un progetto di riforma, come quello approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010, che tuttavia, per poter realizzare i condivisibili obiettivi che si propone, dovrà ora ottenere un consenso non facile e non scontato dagli attori regionali e dalle parti sociali.
Problemi e prospettive dell’apprendistato. Alla vigilia di una nuova riforma / Tiraboschi, Michele. - In: OSSERVATORIO ISFOL. - ISSN 0394-7432. - STAMPA. - I:2(2011), pp. 15-31.
Problemi e prospettive dell’apprendistato. Alla vigilia di una nuova riforma
Tiraboschi, Michele
2011
Abstract
La necessità e il significato di una nuova riforma dell’apprendistato, secondo le linee di indirizzo contenute nella delega del c.d. “collegato lavoro”, rispondono al fatto che ancora oggi in Italia questo istituto, decisivo per le prospettive occupazionali dei giovani e la qualità del lavoro, sia poco e male utilizzato. Da un lato, solo una delle tre tipologie contrattuali previste dalla legge Biagi, e cioè l’apprendistato professionalizzante, è pienamente operativa, mentre l’apprendistato per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione e l’apprendistato di alta formazione stentano a decollare. Dall’altro lato, l’apprendistato è concepito e utilizzato come un semplice contratto di lavoro “flessibile”, in cui la parte della formazione è del tutto accessoria e secondaria alla relazione lavorativa. Benché il legislatore stia tentando, da quasi quindici anni, di valorizzarne la valenza educativa e formativa, esso continua a essere utilizzato come uno strumento per reclutare giovane forza-lavoro a basso costo, anche in virtù dei generosi incentivi economici e normativi previsti dalla legge. Si comprende così l’importanza di un progetto di riforma, come quello approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010, che tuttavia, per poter realizzare i condivisibili obiettivi che si propone, dovrà ora ottenere un consenso non facile e non scontato dagli attori regionali e dalle parti sociali.File | Dimensione | Formato | |
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