Per evitare l’applicazione cumulativa di diverse discipline nazionali in materia di opa, sul mercato internazionale si è diffusa la prassi di escludere gli azionisti residenti in specifici paesi dalle opa che possono avere contatti con diversi ordinamenti (“opa transfrontaliere”). Per realizzare quest’obiettivo, l’offerente ha due strade, tra loro cumulabili. In primo luogo, l’offerente potrebbe non diffondere alcuna forma notizia sull’offerta nel territorio dei paesi che intende escludere, in maniera tale che i residenti in tali paesi non possano venirne a conoscenza (limiti alla diffusione); in secondo luogo, l’offerente, oltre a limitare la diffusione dell’opa, potrebbe rifiutare le adesioni dei residenti nei paesi esclusi (limiti alle accettazioni).Peraltro, queste limitazioni potrebbero contrastare con il principio di parità di trattamento di tutti gli azionisti della società emittente oppure con l’istituto dell’opa obbligatoria, previsti dalla Direttiva comunitaria sull’opa e dal diritto di tutti gli Stati membri, compresa l’Italia.Nel presente lavoro cercherò di dimostrare che solo le limitazioni alla distribuzione del documento d’offerta sono compatibili col principio di parità di trattamento. Al contrario, i limiti alle accettazioni, nonostante siano molto diffusi, sono una violazione di questo principio, che potrebbe essere considerato legittimo solo se l’applicazione cumulativa delle regole di più ordinamenti rende l’offerta materialmente impossibile.
Opa transfrontaliere con esclusione di specifici paesi e parità di trattamento / Mucciarelli, Federico Maria. - STAMPA. - (2011), pp. 1679-1691.
Opa transfrontaliere con esclusione di specifici paesi e parità di trattamento
MUCCIARELLI, Federico Maria
2011
Abstract
Per evitare l’applicazione cumulativa di diverse discipline nazionali in materia di opa, sul mercato internazionale si è diffusa la prassi di escludere gli azionisti residenti in specifici paesi dalle opa che possono avere contatti con diversi ordinamenti (“opa transfrontaliere”). Per realizzare quest’obiettivo, l’offerente ha due strade, tra loro cumulabili. In primo luogo, l’offerente potrebbe non diffondere alcuna forma notizia sull’offerta nel territorio dei paesi che intende escludere, in maniera tale che i residenti in tali paesi non possano venirne a conoscenza (limiti alla diffusione); in secondo luogo, l’offerente, oltre a limitare la diffusione dell’opa, potrebbe rifiutare le adesioni dei residenti nei paesi esclusi (limiti alle accettazioni).Peraltro, queste limitazioni potrebbero contrastare con il principio di parità di trattamento di tutti gli azionisti della società emittente oppure con l’istituto dell’opa obbligatoria, previsti dalla Direttiva comunitaria sull’opa e dal diritto di tutti gli Stati membri, compresa l’Italia.Nel presente lavoro cercherò di dimostrare che solo le limitazioni alla distribuzione del documento d’offerta sono compatibili col principio di parità di trattamento. Al contrario, i limiti alle accettazioni, nonostante siano molto diffusi, sono una violazione di questo principio, che potrebbe essere considerato legittimo solo se l’applicazione cumulativa delle regole di più ordinamenti rende l’offerta materialmente impossibile.Pubblicazioni consigliate
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