Il saggio analizza gli aspetti più importanti della disciplina legislativa del contratto di lavoro ripartito (artt. 41-45, d.lgs. n. 276/2003). Esso si sofferma in primis sul concetto di "specialità" del contratto di lavoro in questione (art. 41, d.lgs. n. 276). L'Autore concorda con la maggior parte della dottrina sull’origine della specialità del lavoro ripartito: la specialità deriva dalla responsabilità solidale dei due lavoratori coobbligati nei confronti del datore di lavoro di modo che "ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa" (art. 41, 2° co., d.lgs. n. 276).Poi il saggio si sofferma sulla qualficazione giuridica dell'obbligazione di lavoro. Secondo l'Autore, il legislatore ha voluto configurare l’obbligazione di lavoro ripartito come obbligazione (soggettivamente complessa) con prestazione divisibile e ad attuazione solidale, o più semplicemente come obbligazione solidale passiva ad interesse comune; figura, questa, che si contrappone – a parte il carattere della divisibilità della prestazione – a quella dell’obbligazione (ad attuazione) parziaria di cui all’art. 1314 c.c., ai sensi del quale "ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte". Un'attenzione particolare è dedicata infine dal saggio ai due principi fondamentali che sovraintendono alla disciplina di tutela del lavoratore ripartito: il principio di non discriminazione del lavoratore ripartito rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte; la prescrizione generale di assimilazione del lavoratore ripartito al lavoratore a tempo parziale per quanto attiene a una serie di istituti di previdenza sociale.
Il lavoro ripartito / Allamprese, Andrea. - STAMPA. - II:(2007), pp. 1416-1459.
Il lavoro ripartito
ALLAMPRESE, Andrea
2007
Abstract
Il saggio analizza gli aspetti più importanti della disciplina legislativa del contratto di lavoro ripartito (artt. 41-45, d.lgs. n. 276/2003). Esso si sofferma in primis sul concetto di "specialità" del contratto di lavoro in questione (art. 41, d.lgs. n. 276). L'Autore concorda con la maggior parte della dottrina sull’origine della specialità del lavoro ripartito: la specialità deriva dalla responsabilità solidale dei due lavoratori coobbligati nei confronti del datore di lavoro di modo che "ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa" (art. 41, 2° co., d.lgs. n. 276).Poi il saggio si sofferma sulla qualficazione giuridica dell'obbligazione di lavoro. Secondo l'Autore, il legislatore ha voluto configurare l’obbligazione di lavoro ripartito come obbligazione (soggettivamente complessa) con prestazione divisibile e ad attuazione solidale, o più semplicemente come obbligazione solidale passiva ad interesse comune; figura, questa, che si contrappone – a parte il carattere della divisibilità della prestazione – a quella dell’obbligazione (ad attuazione) parziaria di cui all’art. 1314 c.c., ai sensi del quale "ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte". Un'attenzione particolare è dedicata infine dal saggio ai due principi fondamentali che sovraintendono alla disciplina di tutela del lavoratore ripartito: il principio di non discriminazione del lavoratore ripartito rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte; la prescrizione generale di assimilazione del lavoratore ripartito al lavoratore a tempo parziale per quanto attiene a una serie di istituti di previdenza sociale.Pubblicazioni consigliate
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