IL “COLLEGATO LAVORO” E LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI: UN QUADRO IN CHIAROSCURO. - Dopo quasi 20 anni dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, il legislatore torna ad occuparsi della disciplina dei licenziamenti. Il provvedimento approvato il 3 marzo scorso, noto come “Collegato lavoro”, interviene su quattro aspetti: i limiti al potere di controllo del giudice sull’esercizio dei poteri datoriali; gli elementi da considerare in sede di valutazione della sussistenza di una giusta causa o giustificato motivo soggettivo; i parametri per la quantificazione del danno ex art. 8, l. n. 604 del 1966; i termini per l’impugnazione del licenziamento e per la proposizione della successiva azione in giudizio (artt. 30 e 32). Non viene invece affrontata la questione, cruciale, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 i cui tentativi di riforma hanno in passato sollevato pronte levate di scudi ed accese polemiche. Il Collegato contiene però una previsione che, secondo taluni, potrebbe consentire un aggiramento sia di tale norma che, più in generale, delle tutele inderogabili poste a favore del soggetto debole. Si tratta dell’art. 31, c. 9, che autorizza l’inserimento, nel contratto di lavoro, di una clausola compromissoria con facoltà di richiedere al collegio arbitrale di decidere secondo equità, seppur nel “rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento” (artt. 412, c. 2 e 412-quater, c. 3 c.p.c.). Perplessità, al riguardo, sono state espresse anche dal Presidente della Repubblica che il 31 marzo scorso ha deciso di rinviare il testo alle Camere.
Il cosiddetto “collegato lavoro” e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro / Pellacani, Giuseppe. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - STAMPA. - 2/2010:(2010), pp. 215-261.
Il cosiddetto “collegato lavoro” e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro
PELLACANI, Giuseppe
2010
Abstract
IL “COLLEGATO LAVORO” E LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI: UN QUADRO IN CHIAROSCURO. - Dopo quasi 20 anni dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, il legislatore torna ad occuparsi della disciplina dei licenziamenti. Il provvedimento approvato il 3 marzo scorso, noto come “Collegato lavoro”, interviene su quattro aspetti: i limiti al potere di controllo del giudice sull’esercizio dei poteri datoriali; gli elementi da considerare in sede di valutazione della sussistenza di una giusta causa o giustificato motivo soggettivo; i parametri per la quantificazione del danno ex art. 8, l. n. 604 del 1966; i termini per l’impugnazione del licenziamento e per la proposizione della successiva azione in giudizio (artt. 30 e 32). Non viene invece affrontata la questione, cruciale, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 i cui tentativi di riforma hanno in passato sollevato pronte levate di scudi ed accese polemiche. Il Collegato contiene però una previsione che, secondo taluni, potrebbe consentire un aggiramento sia di tale norma che, più in generale, delle tutele inderogabili poste a favore del soggetto debole. Si tratta dell’art. 31, c. 9, che autorizza l’inserimento, nel contratto di lavoro, di una clausola compromissoria con facoltà di richiedere al collegio arbitrale di decidere secondo equità, seppur nel “rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento” (artt. 412, c. 2 e 412-quater, c. 3 c.p.c.). Perplessità, al riguardo, sono state espresse anche dal Presidente della Repubblica che il 31 marzo scorso ha deciso di rinviare il testo alle Camere.File | Dimensione | Formato | |
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