La Corte costituzionale ha reso il condono edilizio del 2003 conforme al nuovo art. 117 Cost. in tema di "governo del territorio", disciplina legislativa concorrente tra Stato e Regione (Corte cost. n. 303/2003 e n. 196/2004). Le leggi regionale determinano ora, tra le tipologie di abuso edilizio previste dal condono (D.L. n. 296/2003), le modalità e gli effetti della sanatoria amministrativa e la volumetria sanabile, anche entro limiti inferiore rispetto a quelli indicati dalla "cornice" statale. L'autonomia della sanatoria amministrativa rimarca la competenza regionale nel contribuire a definirla, mentre la puntualizzazione sull'estinzione del reato afferma con chiarezza che quest'ultima, ai sensi dell'art. 25 comma 2 Cost., può essere modulata esclusivamente dalla legge statale. L'ultimo condono edilizio ha pertanto due diversi ambiti applicativi ma la soluzione, pur se necessaria per ridare alla disciplina la necessaria coerenza con la Costituzione, avrebbe potuto dare vita, con maggiore sforzo di creatività del legislatore, ad un complessivo sistema che utilizzasse meglio l'effetto penale come incentivo alla sanatoria. sarebbe stato sufficiente prevedere, quale condizione della causa estintiva del reato, e in aggiunta ai limiti tipologici e volumetrici della legge statale, l'aver posto in essere le condizioni legittimanti la sanatoria amministrativa, opportunamente certificate. Il rilievo (Corte cost. n. 196/2004) che il giudice penale, per dichiarare estinto il reato, non ha competenza istituzionale a compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici, comporta comunque la necessità di una attestazione comunale che accerti le caratteristiche dell'abuso, limitata-mente però ai limiti previsti dal condono come causa estintiva penale, dando conto della corrispondenza tra la situazione effettiva e quanto di-chiarato dall'interessato.Sommario: Il "governo del territorio", competenza concorrente tra Stato e Regione. La struttura e l'applicazione del condono edilizio. La ricaduta dei profili d'incostituzionalità del condono edilizio del 2003 sulla disciplina penale. La "sfasatura" tra gli effetti amministrativi e penali del condono: possibili rimedi. Il condono edilizio, attestazione di conformità e poteri del giudice.

L’estinzione del reato per condono edilizio: il governo del territorio nella legislazione concorrente Stato-Regione / Pighi, Giorgio. - In: URBANISTICA E APPALTI. - ISSN 1824-1905. - STAMPA. - 12:(2006), pp. 1378-1383.

L’estinzione del reato per condono edilizio: il governo del territorio nella legislazione concorrente Stato-Regione.

PIGHI, Giorgio
2006

Abstract

La Corte costituzionale ha reso il condono edilizio del 2003 conforme al nuovo art. 117 Cost. in tema di "governo del territorio", disciplina legislativa concorrente tra Stato e Regione (Corte cost. n. 303/2003 e n. 196/2004). Le leggi regionale determinano ora, tra le tipologie di abuso edilizio previste dal condono (D.L. n. 296/2003), le modalità e gli effetti della sanatoria amministrativa e la volumetria sanabile, anche entro limiti inferiore rispetto a quelli indicati dalla "cornice" statale. L'autonomia della sanatoria amministrativa rimarca la competenza regionale nel contribuire a definirla, mentre la puntualizzazione sull'estinzione del reato afferma con chiarezza che quest'ultima, ai sensi dell'art. 25 comma 2 Cost., può essere modulata esclusivamente dalla legge statale. L'ultimo condono edilizio ha pertanto due diversi ambiti applicativi ma la soluzione, pur se necessaria per ridare alla disciplina la necessaria coerenza con la Costituzione, avrebbe potuto dare vita, con maggiore sforzo di creatività del legislatore, ad un complessivo sistema che utilizzasse meglio l'effetto penale come incentivo alla sanatoria. sarebbe stato sufficiente prevedere, quale condizione della causa estintiva del reato, e in aggiunta ai limiti tipologici e volumetrici della legge statale, l'aver posto in essere le condizioni legittimanti la sanatoria amministrativa, opportunamente certificate. Il rilievo (Corte cost. n. 196/2004) che il giudice penale, per dichiarare estinto il reato, non ha competenza istituzionale a compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici, comporta comunque la necessità di una attestazione comunale che accerti le caratteristiche dell'abuso, limitata-mente però ai limiti previsti dal condono come causa estintiva penale, dando conto della corrispondenza tra la situazione effettiva e quanto di-chiarato dall'interessato.Sommario: Il "governo del territorio", competenza concorrente tra Stato e Regione. La struttura e l'applicazione del condono edilizio. La ricaduta dei profili d'incostituzionalità del condono edilizio del 2003 sulla disciplina penale. La "sfasatura" tra gli effetti amministrativi e penali del condono: possibili rimedi. Il condono edilizio, attestazione di conformità e poteri del giudice.
2006
12
1378
1383
L’estinzione del reato per condono edilizio: il governo del territorio nella legislazione concorrente Stato-Regione / Pighi, Giorgio. - In: URBANISTICA E APPALTI. - ISSN 1824-1905. - STAMPA. - 12:(2006), pp. 1378-1383.
Pighi, Giorgio
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