Nel commento a Cass. sez. civ. I 14 marzo 2003, n. 3808 (con la quale la Suprema Corte è stata chiamata a qualificare la natura, gratuita od onerosa, del contratto di fideiussione stipulato dalla società fallita quale soggetto garante del creditore insinuante), l'Autore distingue, ai fini revocatori, le differenze tra natura gratuita o meno della garanzia. Si osserva, quindi, che rispetto alla natura gratuita oppure onerosa della garanzia, l'interprete è vincolato al precetto dettato dal legislatore, con esclusivo riferimento all'azione revocatoria ordinaria, all'art. 2901, comma 2 c.c., che si traduce in una presunzione legale e assoluta di onerosità della prestazione della garanzia contestuale al credito garantito. L'Autore affronta, quindi, il problema dell'applicabilità o meno di tale presunzione di onerosità anche alle azioni revocatorie fallimentari ed espone i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto; rileva, infine, come la pronuncia della Suprema Corte non abbia preso posizione in ordine ai suddetti orientamenti, limitandosi a cassare con rinvio la decisione impugnata per insufficiente motivazione in merito alle ragioni che avevano portato il giudice di appello ad affermare implicitamente la contestualità della presunta garanzia.
La presunzione di onerosità delle garanzie contestuali al credito garantito nel sistema delle revocatorie fallimentari / Tullio, Antonio. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - 5:(2004), pp. 497-501.
La presunzione di onerosità delle garanzie contestuali al credito garantito nel sistema delle revocatorie fallimentari
TULLIO, Antonio
2004
Abstract
Nel commento a Cass. sez. civ. I 14 marzo 2003, n. 3808 (con la quale la Suprema Corte è stata chiamata a qualificare la natura, gratuita od onerosa, del contratto di fideiussione stipulato dalla società fallita quale soggetto garante del creditore insinuante), l'Autore distingue, ai fini revocatori, le differenze tra natura gratuita o meno della garanzia. Si osserva, quindi, che rispetto alla natura gratuita oppure onerosa della garanzia, l'interprete è vincolato al precetto dettato dal legislatore, con esclusivo riferimento all'azione revocatoria ordinaria, all'art. 2901, comma 2 c.c., che si traduce in una presunzione legale e assoluta di onerosità della prestazione della garanzia contestuale al credito garantito. L'Autore affronta, quindi, il problema dell'applicabilità o meno di tale presunzione di onerosità anche alle azioni revocatorie fallimentari ed espone i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto; rileva, infine, come la pronuncia della Suprema Corte non abbia preso posizione in ordine ai suddetti orientamenti, limitandosi a cassare con rinvio la decisione impugnata per insufficiente motivazione in merito alle ragioni che avevano portato il giudice di appello ad affermare implicitamente la contestualità della presunta garanzia.Pubblicazioni consigliate
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