L'urgente necessità di assicurare e garantire il raggiungimento di sempre maggiori livelli di sicurezza (safety) aeronautica ha condotto all'emanazione del Reg. (CE) n. 2111/05, istitutivo della common blacklist for unsafe aircarriers, allo scopo di imporre un divieto operativo nel territorio e negli aeroporti della comunità nei confronti di quei vettori (e dei loro aeromobili) che non rispettino i parametri di sicurezza stabiliti in sede internazionale. All'analisi delle disposizioni del Regolamento dedicate all'istituzione dell'elenco, alle sue caratteristiche, agli oneri di pubblicità dello stesso da parte di determinati soggetti, segue lo studio delle disposizioni dedicate agli obblighi di informazione ai passeggeri sull'identità del vettore effettivo ed ai diritti dei passeggeri stessi in caso di mancata informazione. In chiusura si valutano i possibili riflessi della nuova disciplina sulla responsabilità dell'organizzatore di viaggi e sull'intermediario (venditore).
Lista nera comunitaria e controlli dell'aviazione civile sugli aeromobili degli Stati terzi: relative problematiche giuridiche / Vernizzi, Simone. - ELETTRONICO. - 11:(2008), pp. 317-335.
Lista nera comunitaria e controlli dell'aviazione civile sugli aeromobili degli Stati terzi: relative problematiche giuridiche
VERNIZZI, Simone
2008
Abstract
L'urgente necessità di assicurare e garantire il raggiungimento di sempre maggiori livelli di sicurezza (safety) aeronautica ha condotto all'emanazione del Reg. (CE) n. 2111/05, istitutivo della common blacklist for unsafe aircarriers, allo scopo di imporre un divieto operativo nel territorio e negli aeroporti della comunità nei confronti di quei vettori (e dei loro aeromobili) che non rispettino i parametri di sicurezza stabiliti in sede internazionale. All'analisi delle disposizioni del Regolamento dedicate all'istituzione dell'elenco, alle sue caratteristiche, agli oneri di pubblicità dello stesso da parte di determinati soggetti, segue lo studio delle disposizioni dedicate agli obblighi di informazione ai passeggeri sull'identità del vettore effettivo ed ai diritti dei passeggeri stessi in caso di mancata informazione. In chiusura si valutano i possibili riflessi della nuova disciplina sulla responsabilità dell'organizzatore di viaggi e sull'intermediario (venditore).Pubblicazioni consigliate
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