L’articolo analizza un aspetto della legge tedesca sull’opa del 2002, ossia le misure difensive contro le opa. Il dibattito sorto in Germania sui poteri degli organi sociali di una società le cui azioni sono oggetto di offerta pubblica d’acquisto è sempre stato condizionato dalla peculiare conformazione del sistema economico tedesco. Il modello del “capitalismo renano”, infatti, è incentrato sulla partecipazione diretta delle banche al capitale delle grandi imprese e sul sistema della cogestione, che immette i lavoratori ed i loro interessi entro la struttura corporativa delle società di maggiori dimensioni. Inutile sottolineare che queste regole e questo assetto di interessi tende a produrre un’alta stabilità dei gruppi di comando e la capacità di pianificare e realizzare investimenti di lungo periodo, anche perché le imprese non subiscono il “ricatto” del mercato dei capitali e il pericolo di “fuga” degli azionisti verso investimenti più lucrosi. Sotto un profilo giuridico, questo assetto di interessi induce spesso a ricostruire l’interesse dell’impresa come non necessariamente legato agli interessi degli azionisti o, comunque, non legato al loro interesse a massimizzare il lucro in conto capitale. L’identità dell’azionista di maggioranza, quindi, diventa spesso fattore rilevante e non “neutro” rispetto alle scelte imprenditoriali concrete.. La nuova legge sull’OPA introduce per la prima volta alcune disposizioni positive sul tema dei poteri degli organi della società bersaglio e lo fa dopo un travagliato dibattito e numerosi progetti. Le scelte del legislatore tedesco si discostano però da quelle anglosassoni, che sono diventate dominanti nell’Europa continentale, le quali sono fondate sul divieto di operazioni difensive salvo autorizzazione dell’assemblea. La soluzione tedesca vieta in linea di principio agli amministratori di adottare misure “difensive”, ma nel far questo introduce una serie di eccezioni tale da far assumere alla nuova norma una peculiare fisionomia. Gli amministratori, infatti, possono comunque compiere operazioni che sarebbero giudicate come “diligenti” se le azioni della società non fossero oggetto di offerta. In tale maniera, come si è detto, potrebbe essere facile giustificare operazioni difensive, purché “diligenti”. Il potere di autorizzare le operazioni difensive, inoltre, non viene attribuito all’assemblea ma al consiglio di sorveglianza, il quale è l’organo deputato a nominare gli amministratori e, quindi, è espressione del medesimo gruppo di comando. La decisione, quindi, rimane all’interno degli organi amministrativi, senza coinvolgere i soci, salvo ovviamente per le operazioni di competenza dell’assemblea.A quest’ultima, inoltre, viene attribuito il potere di autorizzare preventivamente la realizzazione di operazioni difensive anche in maniera generica, ossia indicando tipologie di operazioni che possono essere compiute per difendere l’assetto proprietario da una futura e possibile offerta. Questo purché l’operazione rientri nella competenza assembleare, sicché non pare si possa applicare il medesimo criterio ad operazioni di competenza degli amministratori.L’impressione complessiva che si ricava dalla lettura della nuova legge è di un certo favor per il ruolo degli amministratori delle società-bersaglio, ai quali viene demandato, in definitiva, il compito di valutare la positività di un possibile cambio del controllo. Ma anche il ruolo del consiglio di sorveglianza risulta fortemente ampliato attraverso l’attribuzione del potere di approvare le operazioni “difensive”, e poiché nel consiglio di sorveglianza vengono rappresentati i lavoratori dell’impresa, tale organo vede amplificato il suo ruolo di “stanza di compensazione” dei diversi interessi che ruotano attorno all’impresa. E’ evidente, quindi, che l’interesse dell’azionista a massimizzare il lucro derivante dalla vendita delle azioni non può essere il parametro di riferimento dei comportamenti degli organi sociali.

I poteri degli organi della società-bersaglio nella legge tedesca sulle opa / Mucciarelli, Federico Maria. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - STAMPA. - 55:(2002), pp. 659-686.

I poteri degli organi della società-bersaglio nella legge tedesca sulle opa

MUCCIARELLI, Federico Maria
2002

Abstract

L’articolo analizza un aspetto della legge tedesca sull’opa del 2002, ossia le misure difensive contro le opa. Il dibattito sorto in Germania sui poteri degli organi sociali di una società le cui azioni sono oggetto di offerta pubblica d’acquisto è sempre stato condizionato dalla peculiare conformazione del sistema economico tedesco. Il modello del “capitalismo renano”, infatti, è incentrato sulla partecipazione diretta delle banche al capitale delle grandi imprese e sul sistema della cogestione, che immette i lavoratori ed i loro interessi entro la struttura corporativa delle società di maggiori dimensioni. Inutile sottolineare che queste regole e questo assetto di interessi tende a produrre un’alta stabilità dei gruppi di comando e la capacità di pianificare e realizzare investimenti di lungo periodo, anche perché le imprese non subiscono il “ricatto” del mercato dei capitali e il pericolo di “fuga” degli azionisti verso investimenti più lucrosi. Sotto un profilo giuridico, questo assetto di interessi induce spesso a ricostruire l’interesse dell’impresa come non necessariamente legato agli interessi degli azionisti o, comunque, non legato al loro interesse a massimizzare il lucro in conto capitale. L’identità dell’azionista di maggioranza, quindi, diventa spesso fattore rilevante e non “neutro” rispetto alle scelte imprenditoriali concrete.. La nuova legge sull’OPA introduce per la prima volta alcune disposizioni positive sul tema dei poteri degli organi della società bersaglio e lo fa dopo un travagliato dibattito e numerosi progetti. Le scelte del legislatore tedesco si discostano però da quelle anglosassoni, che sono diventate dominanti nell’Europa continentale, le quali sono fondate sul divieto di operazioni difensive salvo autorizzazione dell’assemblea. La soluzione tedesca vieta in linea di principio agli amministratori di adottare misure “difensive”, ma nel far questo introduce una serie di eccezioni tale da far assumere alla nuova norma una peculiare fisionomia. Gli amministratori, infatti, possono comunque compiere operazioni che sarebbero giudicate come “diligenti” se le azioni della società non fossero oggetto di offerta. In tale maniera, come si è detto, potrebbe essere facile giustificare operazioni difensive, purché “diligenti”. Il potere di autorizzare le operazioni difensive, inoltre, non viene attribuito all’assemblea ma al consiglio di sorveglianza, il quale è l’organo deputato a nominare gli amministratori e, quindi, è espressione del medesimo gruppo di comando. La decisione, quindi, rimane all’interno degli organi amministrativi, senza coinvolgere i soci, salvo ovviamente per le operazioni di competenza dell’assemblea.A quest’ultima, inoltre, viene attribuito il potere di autorizzare preventivamente la realizzazione di operazioni difensive anche in maniera generica, ossia indicando tipologie di operazioni che possono essere compiute per difendere l’assetto proprietario da una futura e possibile offerta. Questo purché l’operazione rientri nella competenza assembleare, sicché non pare si possa applicare il medesimo criterio ad operazioni di competenza degli amministratori.L’impressione complessiva che si ricava dalla lettura della nuova legge è di un certo favor per il ruolo degli amministratori delle società-bersaglio, ai quali viene demandato, in definitiva, il compito di valutare la positività di un possibile cambio del controllo. Ma anche il ruolo del consiglio di sorveglianza risulta fortemente ampliato attraverso l’attribuzione del potere di approvare le operazioni “difensive”, e poiché nel consiglio di sorveglianza vengono rappresentati i lavoratori dell’impresa, tale organo vede amplificato il suo ruolo di “stanza di compensazione” dei diversi interessi che ruotano attorno all’impresa. E’ evidente, quindi, che l’interesse dell’azionista a massimizzare il lucro derivante dalla vendita delle azioni non può essere il parametro di riferimento dei comportamenti degli organi sociali.
2002
55
659
686
I poteri degli organi della società-bersaglio nella legge tedesca sulle opa / Mucciarelli, Federico Maria. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - STAMPA. - 55:(2002), pp. 659-686.
Mucciarelli, Federico Maria
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