Secondo la massima della pronuncia in rassegna "può essere omologato l' atto costitutivo di una cooperativa i cui soci siano soggetti titolari di farmacia, essendo ammissibili cooperative tra imprenditori di medie o piccole dimensioni ed essendo i farmacisti imprenditori commerciali piccoli o medi, a condizione che vengano esplicitamente escluse dallo statuto le prestazioni demandate dalla legge all' esclusiva competenza dei farmacisti in quanto professionisti intellettuali sanitari". L' A. approfondisce la questione, ponendo in risalto gli aspetti della decisione che destano qualche perplessità.
Qualche considerazione in tema di esercizio in forma associata delle attività inerenti o strumentali alle professioni intellettuali, nota a Tribunale Udine, 11 maggio 1993 (decr.) / Rocchi, Ettore. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - STAMPA. - fasc. 2:(1995), pp. 269-298.
Qualche considerazione in tema di esercizio in forma associata delle attività inerenti o strumentali alle professioni intellettuali, nota a Tribunale Udine, 11 maggio 1993 (decr.)
ROCCHI, Ettore
1995
Abstract
Secondo la massima della pronuncia in rassegna "può essere omologato l' atto costitutivo di una cooperativa i cui soci siano soggetti titolari di farmacia, essendo ammissibili cooperative tra imprenditori di medie o piccole dimensioni ed essendo i farmacisti imprenditori commerciali piccoli o medi, a condizione che vengano esplicitamente escluse dallo statuto le prestazioni demandate dalla legge all' esclusiva competenza dei farmacisti in quanto professionisti intellettuali sanitari". L' A. approfondisce la questione, ponendo in risalto gli aspetti della decisione che destano qualche perplessità.Pubblicazioni consigliate
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