Nell’ambito della tutela antidiscriminatoria sono disciplinati percorsi giudiziali speciali, attivabili ad iniziativa della parte lesa, che può farsi assistere da soggetti collettivi o pubblici (sindacati, consigliere e consiglieri di parità, altri enti specificamente individuati), o direttamente da questi ultimi. La legge dispone espressamente che il giudice, all’esito di tali procedimenti, possa condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale. Riguardata nel contesto degli atti illeciti e della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la previsione appare innovativa indicando una via diversa rispetto a quella della rilettura in senso estensivo degli artt. 2043 e, più recentemente, 2059 cod. civ.. Nell’ambito dell’ordinamento giuslavoristico, dove la tutela della personalità morale del lavoratore è per lo più assicurata attraverso il meccanismo della responsabilità contrattuale in base all’art. 2087 cod. civ., la previsione aggiunge comunque certezza. Nel merito si rileva come la tutela risarcitoria, pur da sola non sufficiente, sia comunque necessaria, per la pluralità di funzioni cui assolve (eminentemente, per quanto concerne il danno non patrimoniale: satisfattoria - di ristoro del pregiudizio subito, e punitiva - di deterrente). Inoltre, nel caso di discriminazioni, la previsione risponde ad una precisa indicazione dell’Unione europea.
Il risarcimento del danno da comportamenti discriminatori / Pellacani, Giuseppe. - STAMPA. - (2006), pp. 557-569.
Il risarcimento del danno da comportamenti discriminatori
PELLACANI, Giuseppe
2006
Abstract
Nell’ambito della tutela antidiscriminatoria sono disciplinati percorsi giudiziali speciali, attivabili ad iniziativa della parte lesa, che può farsi assistere da soggetti collettivi o pubblici (sindacati, consigliere e consiglieri di parità, altri enti specificamente individuati), o direttamente da questi ultimi. La legge dispone espressamente che il giudice, all’esito di tali procedimenti, possa condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale. Riguardata nel contesto degli atti illeciti e della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la previsione appare innovativa indicando una via diversa rispetto a quella della rilettura in senso estensivo degli artt. 2043 e, più recentemente, 2059 cod. civ.. Nell’ambito dell’ordinamento giuslavoristico, dove la tutela della personalità morale del lavoratore è per lo più assicurata attraverso il meccanismo della responsabilità contrattuale in base all’art. 2087 cod. civ., la previsione aggiunge comunque certezza. Nel merito si rileva come la tutela risarcitoria, pur da sola non sufficiente, sia comunque necessaria, per la pluralità di funzioni cui assolve (eminentemente, per quanto concerne il danno non patrimoniale: satisfattoria - di ristoro del pregiudizio subito, e punitiva - di deterrente). Inoltre, nel caso di discriminazioni, la previsione risponde ad una precisa indicazione dell’Unione europea.Pubblicazioni consigliate
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