Lo studio ha lo scopo di verificare se sia tuttora possibile applicare all’attività creditizia le categorie di servizio pubblico e di ordinamento sezionale, secondo quanto sostenuto dalla dottrina con riferimento alla legge bancaria del 1936-1938. A tal fine, premessa una sintetica ricostruzione delle principali posizioni teoriche sull’interpretazione delle disposizioni costituzionali riferibili alla materia in oggetto, si estrapolano dalla normativa ordinaria vigente alcune innovazioni ritenute particolarmente significative, giungendo ad escludere la possibilità di continuare ad utilizzare, in ambito bancario, la nozione di servizio pubblico, mentre lo schema dell’ordinamento sezionale sarebbe ancora applicabile (sia pure in un significato prevalentemente descrittivo), in ragione dell’ampia autonomia normativa riconosciuta alle autorità di settore. Discorso, questo, che conduce ad una serie di considerazioni conclusive sulla compatibilità di un simile risultato con la previsione di una riserva di legge da parte dell’art. 41 Cost. e, più in generale, col principio legalità.
L’ordinamento del credito tra regole e mercato / Vespignani, Luca. - STAMPA. - (1993), pp. 81-106.
L’ordinamento del credito tra regole e mercato
VESPIGNANI, Luca
1993
Abstract
Lo studio ha lo scopo di verificare se sia tuttora possibile applicare all’attività creditizia le categorie di servizio pubblico e di ordinamento sezionale, secondo quanto sostenuto dalla dottrina con riferimento alla legge bancaria del 1936-1938. A tal fine, premessa una sintetica ricostruzione delle principali posizioni teoriche sull’interpretazione delle disposizioni costituzionali riferibili alla materia in oggetto, si estrapolano dalla normativa ordinaria vigente alcune innovazioni ritenute particolarmente significative, giungendo ad escludere la possibilità di continuare ad utilizzare, in ambito bancario, la nozione di servizio pubblico, mentre lo schema dell’ordinamento sezionale sarebbe ancora applicabile (sia pure in un significato prevalentemente descrittivo), in ragione dell’ampia autonomia normativa riconosciuta alle autorità di settore. Discorso, questo, che conduce ad una serie di considerazioni conclusive sulla compatibilità di un simile risultato con la previsione di una riserva di legge da parte dell’art. 41 Cost. e, più in generale, col principio legalità.Pubblicazioni consigliate
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