L'Autore sostiene che la modificazione pur radicale del regime della impugnativa di leggi statali e regionali introdotta dalla revisione dle titolo V della parte seconda della Costituzione non fa venir meno l'asimmetria di motivi che legittimano il ricorso dello Stato o delle Regioni. A parere dell'Autore, infatti, il potere statale di impugnativa di leggi regionali per qualsiasi vizio di costituzionalità (a differenza di quanto avviene per i ricorsi regionali) si giustifica per un'asimmetria di attribuzioni, in quanto solo lo Stato ha il potere costituente e quindi il ruolo di tutore del rispetto integrale della Costituzione.
Impugnativa di leggi regionali e nuovo art. 127 della Costituzione / Gemma, Gladio. - STAMPA. - (2003), pp. 396-415. (Intervento presentato al convegno La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale tenutosi a Pavia nel 6-7 giugno 2003).
Impugnativa di leggi regionali e nuovo art. 127 della Costituzione
GEMMA, Gladio
2003
Abstract
L'Autore sostiene che la modificazione pur radicale del regime della impugnativa di leggi statali e regionali introdotta dalla revisione dle titolo V della parte seconda della Costituzione non fa venir meno l'asimmetria di motivi che legittimano il ricorso dello Stato o delle Regioni. A parere dell'Autore, infatti, il potere statale di impugnativa di leggi regionali per qualsiasi vizio di costituzionalità (a differenza di quanto avviene per i ricorsi regionali) si giustifica per un'asimmetria di attribuzioni, in quanto solo lo Stato ha il potere costituente e quindi il ruolo di tutore del rispetto integrale della Costituzione.Pubblicazioni consigliate
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