La legge n. 205 del 2000 ha attribuito al giudice amministrativo “nell’ambito della sua giurisdizione” (quindi, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità) il potere di condannare la pubblica amministrazione al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi. In quale rapporto si pone la condanna al risarcimento del danno con l’annullamento dell’atto che ha causato il danno ‘ingiusto’? L’Adunanza plenaria del Consiglio di stato si è pronunciata per la c.d. pregiudiziale amministrativa, e cioè per la necessità che l’azione volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno sia esercitata contestualmente o successivamente alla azione volta ad ottenere l’annullamento dell’atto. Mentre nel giugno del 2006 le sezioni unite della Corte di cassazione, come giudice della giurisdizione, si sono pronunciate per la possibilità di esercitare l’azione risarcitoria anche in via autonoma rispetto all’azione di annullamento.L’A. analizza criticamente le motivazioni addotte dalle sezioni unite della corte di cassazione, pronunciandosi a favore della tesi della pregiudiziale amministrativa.
IN TEMA DI PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA / GASPARINI CASARI, Vittorio. - STAMPA. - IV:(2007), pp. 215-236.
IN TEMA DI PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA
GASPARINI CASARI, Vittorio
2007
Abstract
La legge n. 205 del 2000 ha attribuito al giudice amministrativo “nell’ambito della sua giurisdizione” (quindi, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità) il potere di condannare la pubblica amministrazione al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi. In quale rapporto si pone la condanna al risarcimento del danno con l’annullamento dell’atto che ha causato il danno ‘ingiusto’? L’Adunanza plenaria del Consiglio di stato si è pronunciata per la c.d. pregiudiziale amministrativa, e cioè per la necessità che l’azione volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno sia esercitata contestualmente o successivamente alla azione volta ad ottenere l’annullamento dell’atto. Mentre nel giugno del 2006 le sezioni unite della Corte di cassazione, come giudice della giurisdizione, si sono pronunciate per la possibilità di esercitare l’azione risarcitoria anche in via autonoma rispetto all’azione di annullamento.L’A. analizza criticamente le motivazioni addotte dalle sezioni unite della corte di cassazione, pronunciandosi a favore della tesi della pregiudiziale amministrativa.Pubblicazioni consigliate
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