L’accordo interconfederale 16 aprile 1998, pur avendo portata meramente transitoria e sussidiaria della contrattazione collettiva nazionale di categoria, costituisce un importante passo verso il decollo del lavoro interinale, ma pone non pochi problemi interpretativi. Primo fra tutti è quello relativo al punto 3 dell’accordo, ove si prevede che i prestatori di lavoro temporaneo «non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato». A questo proposito si è subito sostenuto che se durante un trimestre un’impresa non fa ricorso a contratti di fornitura di lavoro temporaneo, essa può accumulare tale percentuale per i mesi successivi sino a poter usufruire di una soglia massima pari al 24% nell’arco dell’anno. Tuttavia tale interpretazione non risulta conforme al tenore letterale e al significato logico della clausola contrattuale, secondo cui il calcolo della percentuale media non può che essere effettuato per ciascun trimestre. Pertanto, un’impresa con 100 lavoratori a tempo indeterminato potrà utilizzare, in ipotesi, 2 lavoratori intermittenti il primo mese, 22 il secondo e nessuno il terzo, senza superare per il trimestre la soglia dell’8% fissata dall’accordo. Comunque non è neppure chiaro se tale soglia si riferisca a tutti i prestatori di lavoro temporaneo presenti nell’impresa, indipendentemente dalla clausola che ne legittima l’impiego, oppure solo alle ipotesi di lavoro temporaneo tipizzate dalle parti sociali. Nonostante la lettera dell’accordo lasci propendere per quest’ultima soluzione, è più opportuno ritenere che la soglia dell’8% si riferisca a tutte le fattispecie individuate al punto 2 dell’accordo e, quindi, tanto a quelle espressamente tipizzate dalle parti, quanto a quelle meramente nominate con il richiamo alle ipotesi previste dalla l. n. 196/1997.
Accordo 16 aprile 1998: alcuni spunti di riflessione / Tiraboschi, Michele. - In: DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO. - ISSN 1591-2132. - STAMPA. - XV:19(1998), pp. 1200-1204.
Accordo 16 aprile 1998: alcuni spunti di riflessione
TIRABOSCHI, Michele
1998
Abstract
L’accordo interconfederale 16 aprile 1998, pur avendo portata meramente transitoria e sussidiaria della contrattazione collettiva nazionale di categoria, costituisce un importante passo verso il decollo del lavoro interinale, ma pone non pochi problemi interpretativi. Primo fra tutti è quello relativo al punto 3 dell’accordo, ove si prevede che i prestatori di lavoro temporaneo «non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato». A questo proposito si è subito sostenuto che se durante un trimestre un’impresa non fa ricorso a contratti di fornitura di lavoro temporaneo, essa può accumulare tale percentuale per i mesi successivi sino a poter usufruire di una soglia massima pari al 24% nell’arco dell’anno. Tuttavia tale interpretazione non risulta conforme al tenore letterale e al significato logico della clausola contrattuale, secondo cui il calcolo della percentuale media non può che essere effettuato per ciascun trimestre. Pertanto, un’impresa con 100 lavoratori a tempo indeterminato potrà utilizzare, in ipotesi, 2 lavoratori intermittenti il primo mese, 22 il secondo e nessuno il terzo, senza superare per il trimestre la soglia dell’8% fissata dall’accordo. Comunque non è neppure chiaro se tale soglia si riferisca a tutti i prestatori di lavoro temporaneo presenti nell’impresa, indipendentemente dalla clausola che ne legittima l’impiego, oppure solo alle ipotesi di lavoro temporaneo tipizzate dalle parti sociali. Nonostante la lettera dell’accordo lasci propendere per quest’ultima soluzione, è più opportuno ritenere che la soglia dell’8% si riferisca a tutte le fattispecie individuate al punto 2 dell’accordo e, quindi, tanto a quelle espressamente tipizzate dalle parti, quanto a quelle meramente nominate con il richiamo alle ipotesi previste dalla l. n. 196/1997.Pubblicazioni consigliate
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