Quella del Terminal Operator è una figura di sicuro rilevo nel trasporto marittimo e nella prospettiva dell’intermodalità. Ciò non ostante, i tentativi di disciplinare positivamente la figura e le responsabilità del terminalista sul piano normativo non hanno sortito effetto e la perdurante esistenza di questo vuoto normativo perpetua l’iniquità di posizioni tra il vettore marittimo e il Terminal Operator, ovvero tra quella di tale ultimo soggetto e quella di qualsiasi vettore che si inserisce nella catena intermodale del trasferimento delle merci. Il problema si è posto di tutta evidenza nel momento in cui il protocollo di Bruxelles del 1968 ha precisato che l’estensione dei benefici vettoriali non si estendono agli independent contractors, categoria all’interno della quale i Terminal Operator sono generalmente ricondotti. Un correttivo è stato percorso in ambito negoziale, nel rapporto tra vettore e Terminal Operator: il primo si impegna ad inserire nel contesto della polizza di carico la clausola Himalaya, con la quale i benefici del vettore marittimo vengono estesi anche al contraente indipendente. Il contributo conclude ribadendo l’opportunità di un intervento del legislatore internazionale, per una maggiore chiarezza e uniformità dei rapporti e delle responsabilità dell’operatore terminalista nel moderno contesto intermodale.
La responsabilità e la limitazione dei gestori di terminal / Vernizzi, S. - In: Il limite risarcitorio nell’ordinamento della navigazione e dei trasporti / [a cura di] U. La Torre, A. M. Sia. - Napoli : ESI, 2026. - ISBN 9788849562385. - pp. 269-294
La responsabilità e la limitazione dei gestori di terminal
Simone VERNIZZI
2026
Abstract
Quella del Terminal Operator è una figura di sicuro rilevo nel trasporto marittimo e nella prospettiva dell’intermodalità. Ciò non ostante, i tentativi di disciplinare positivamente la figura e le responsabilità del terminalista sul piano normativo non hanno sortito effetto e la perdurante esistenza di questo vuoto normativo perpetua l’iniquità di posizioni tra il vettore marittimo e il Terminal Operator, ovvero tra quella di tale ultimo soggetto e quella di qualsiasi vettore che si inserisce nella catena intermodale del trasferimento delle merci. Il problema si è posto di tutta evidenza nel momento in cui il protocollo di Bruxelles del 1968 ha precisato che l’estensione dei benefici vettoriali non si estendono agli independent contractors, categoria all’interno della quale i Terminal Operator sono generalmente ricondotti. Un correttivo è stato percorso in ambito negoziale, nel rapporto tra vettore e Terminal Operator: il primo si impegna ad inserire nel contesto della polizza di carico la clausola Himalaya, con la quale i benefici del vettore marittimo vengono estesi anche al contraente indipendente. Il contributo conclude ribadendo l’opportunità di un intervento del legislatore internazionale, per una maggiore chiarezza e uniformità dei rapporti e delle responsabilità dell’operatore terminalista nel moderno contesto intermodale.Pubblicazioni consigliate

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