La regola della proporzionalità nella riduzione delle disposizioni testamentarie, contenuta nel primo comma dell’art. 558 c.c., ha natura dispositiva, potendo essere derogata dal testatore, per ragioni anche di ordine morale, di particolare gratitudine o riconoscenza nei confronti dei beneficiari. Dispone, al riguardo, il capoverso del medesimo articolo, che il testatore può accordare preferenza ad una sua disposizione, la quale sarà soggetta a riduzione, soltanto ove il valore delle altre istituzioni di erede o degli altri legati non sia sufficiente a (re)integrare la legittima. Se non si dubita che la ratio della facoltà attribuita al de cuius risieda nel principio del favor testamenti, più complessa è l’individuazione delle modalità di manifestazione di una valida volontà di preferenza. La formulazione del capoverso dell’art. 558 c.c., presenta, infatti, gravi lacune, che il presente contributo si propone di colmare, alla luce dall’interpretazione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva / Tullio, A.. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - IV:(2025), pp. 1-28.
La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva
A. TULLIO
2025
Abstract
La regola della proporzionalità nella riduzione delle disposizioni testamentarie, contenuta nel primo comma dell’art. 558 c.c., ha natura dispositiva, potendo essere derogata dal testatore, per ragioni anche di ordine morale, di particolare gratitudine o riconoscenza nei confronti dei beneficiari. Dispone, al riguardo, il capoverso del medesimo articolo, che il testatore può accordare preferenza ad una sua disposizione, la quale sarà soggetta a riduzione, soltanto ove il valore delle altre istituzioni di erede o degli altri legati non sia sufficiente a (re)integrare la legittima. Se non si dubita che la ratio della facoltà attribuita al de cuius risieda nel principio del favor testamenti, più complessa è l’individuazione delle modalità di manifestazione di una valida volontà di preferenza. La formulazione del capoverso dell’art. 558 c.c., presenta, infatti, gravi lacune, che il presente contributo si propone di colmare, alla luce dall’interpretazione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Pubblicazioni consigliate
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