1. Breve introduzione alla tutela (penale) della sicurezza alimentare. - 1.1. I delitti previsti dal codice penale a tutela della salute pubblica: costruzione e caratteristiche generali. - 1.2. L. 30 aprile 1962, n. 283. Le fattispecie (penali) extra codicem.- 1.2.1. Soggetti attivi e delega di funzioni.- 1.2.2. Casistica: esercizi commerciali, alberghi, distributori automatici e servizi ospedalieri.- 2. Artt. 439, 440, 442 e 444 del codice penale e casistica rilevante.- 2.1. Art. 439 c.p. - 2.2. Artt. 440, 442 e 444 c.p.: modalità di accertamento.- 2.3. Condotte tipiche e rapporti tra fattispecie. - 3. L’art. 5, lett. a ), b ), c ), d ), g), h ).- 3.1. Segue: oggetto materiale e nozione di sostanze destinate all’alimentazione nella giurisprudenza prevalente. Il caso delle bevande e degli animali da allevamento. - 3.2. Segue: sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (lett. a ) ).- 3.3. Segue: sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (lett. b)). - 3.4. Segue: sostanze alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal Regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (lett. c)).- 3.5. Segue : sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (lett. d ) ).- 3.5.1 Casistica rilevante.- 3.6. Segue: sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o nel caso In cui siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro Impiego (lett. g ) ). - 3.7. Segue: sostanze alimentari che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinale, tossici per l’uomo (lett. h)).

Analisi ragionata della casistica giurisprudenziale. Art.li 439, 440, 442, 444, 446, 448 c.p. e art. 5 della L. 30 aprile 1962, n. 283 / Bin, Ludovico; Diamanti, Francesco. - (2015), pp. 303-322.

Analisi ragionata della casistica giurisprudenziale. Art.li 439, 440, 442, 444, 446, 448 c.p. e art. 5 della L. 30 aprile 1962, n. 283

Bin, Ludovico;
2015

Abstract

1. Breve introduzione alla tutela (penale) della sicurezza alimentare. - 1.1. I delitti previsti dal codice penale a tutela della salute pubblica: costruzione e caratteristiche generali. - 1.2. L. 30 aprile 1962, n. 283. Le fattispecie (penali) extra codicem.- 1.2.1. Soggetti attivi e delega di funzioni.- 1.2.2. Casistica: esercizi commerciali, alberghi, distributori automatici e servizi ospedalieri.- 2. Artt. 439, 440, 442 e 444 del codice penale e casistica rilevante.- 2.1. Art. 439 c.p. - 2.2. Artt. 440, 442 e 444 c.p.: modalità di accertamento.- 2.3. Condotte tipiche e rapporti tra fattispecie. - 3. L’art. 5, lett. a ), b ), c ), d ), g), h ).- 3.1. Segue: oggetto materiale e nozione di sostanze destinate all’alimentazione nella giurisprudenza prevalente. Il caso delle bevande e degli animali da allevamento. - 3.2. Segue: sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (lett. a ) ).- 3.3. Segue: sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (lett. b)). - 3.4. Segue: sostanze alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal Regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (lett. c)).- 3.5. Segue : sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (lett. d ) ).- 3.5.1 Casistica rilevante.- 3.6. Segue: sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o nel caso In cui siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro Impiego (lett. g ) ). - 3.7. Segue: sostanze alimentari che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinale, tossici per l’uomo (lett. h)).
2015
La sicurezza alimentare
9788891613745
Maggioli Editore
ITALIA
Analisi ragionata della casistica giurisprudenziale. Art.li 439, 440, 442, 444, 446, 448 c.p. e art. 5 della L. 30 aprile 1962, n. 283 / Bin, Ludovico; Diamanti, Francesco. - (2015), pp. 303-322.
Bin, Ludovico; Diamanti, Francesco
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1336783
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