Lo studio prende spunto da sentenza della Suprema Corte, la quale estende al contratto di appalto i principi formulati dalle Sezioni Unite nel 2001 in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni. I giudici di legittimità sostengono che spetti al creditore provare solo la fonte del suo diritto mentre incombe sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento, ovvero l'esattezza dello stesso nel caso venga dedotto dall'attore l'inesatto adempimento. Tale soluzione in sé suscita numerosi dubbi, poiché, in linea generale, non pare ragionale fissare un unico criterio probatorio per due fattispecie strutturalmente diverse come l'inadempimento totale e l'inesatto adempimento (per cui si ritiene logico accollare al creditore la prova dell'inesattezza dell'adempimento). L'analisi procede poi con l'esame degli artt. 1218, 1453 c.c., nonché, dell'art. 1667 c.c. che, con specifico riguardo al contratto di appalto, indica nel committente la parte gravata dall'onere di dare la prova dei vizi e dei difetti lamentati.
Anche in materia di appalto spetta all’obbligato provare l’esattezza del proprio adempimento / Spaccapelo, C.. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - 66:1(2011), pp. 188-198.
Anche in materia di appalto spetta all’obbligato provare l’esattezza del proprio adempimento
C. Spaccapelo
2011
Abstract
Lo studio prende spunto da sentenza della Suprema Corte, la quale estende al contratto di appalto i principi formulati dalle Sezioni Unite nel 2001 in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni. I giudici di legittimità sostengono che spetti al creditore provare solo la fonte del suo diritto mentre incombe sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento, ovvero l'esattezza dello stesso nel caso venga dedotto dall'attore l'inesatto adempimento. Tale soluzione in sé suscita numerosi dubbi, poiché, in linea generale, non pare ragionale fissare un unico criterio probatorio per due fattispecie strutturalmente diverse come l'inadempimento totale e l'inesatto adempimento (per cui si ritiene logico accollare al creditore la prova dell'inesattezza dell'adempimento). L'analisi procede poi con l'esame degli artt. 1218, 1453 c.c., nonché, dell'art. 1667 c.c. che, con specifico riguardo al contratto di appalto, indica nel committente la parte gravata dall'onere di dare la prova dei vizi e dei difetti lamentati.Pubblicazioni consigliate
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