Il contributo esamina il contenuto del decreto legislativo n. 104/2022 con cui è stata attuata la Di-rettiva n. 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Gli Autori mettono in luce come il decreto n. 104 realizzi senz’altro uno dei tre obiettivi perseguiti dalla direttiva – l’aggiornamento e l’integrazione degli obblighi di trasparenza –, introducendo altresì obblighi di informazione nel caso di utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati. Non paiono invece realizzati appieno gli altri due obiettivi della direttiva. Non viene infatti assicura-to alcun diritto alla prevedibilità del lavoro, dato che il legislatore non garantisce sempre un minimo di ore retribuite, né contiene il tempo della disponibilità. Del pari, viene disattesa l’esigenza di prevenire gli abusi di contratti di lavoro a chiamata o analoghi, non essendo stato in alcun modo recepito l’art. 11 della Direttiva n. 2019/1152.
L'obbligo di trasparenza senza prevedibilità del lavoro. Osservazioni sul decreto legislativo n. 104/2022 / Allamprese, Andrea; Borelli, Silvia. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - 4(2022), pp. 671-693.
L'obbligo di trasparenza senza prevedibilità del lavoro. Osservazioni sul decreto legislativo n. 104/2022
Andrea Allamprese;Silvia Borelli
2022
Abstract
Il contributo esamina il contenuto del decreto legislativo n. 104/2022 con cui è stata attuata la Di-rettiva n. 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Gli Autori mettono in luce come il decreto n. 104 realizzi senz’altro uno dei tre obiettivi perseguiti dalla direttiva – l’aggiornamento e l’integrazione degli obblighi di trasparenza –, introducendo altresì obblighi di informazione nel caso di utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati. Non paiono invece realizzati appieno gli altri due obiettivi della direttiva. Non viene infatti assicura-to alcun diritto alla prevedibilità del lavoro, dato che il legislatore non garantisce sempre un minimo di ore retribuite, né contiene il tempo della disponibilità. Del pari, viene disattesa l’esigenza di prevenire gli abusi di contratti di lavoro a chiamata o analoghi, non essendo stato in alcun modo recepito l’art. 11 della Direttiva n. 2019/1152.File | Dimensione | Formato | |
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