Il ricorso alla figura del legato rimuneratorio consente al testatore di attribuire una liberalità a chi lo abbia assistito, proporzionata ai servizî ricevuti, rimettendone la quantificazione ad altri. Si ritiene che il capoverso dell’art. 632 cod. civ., lungi dal costituire un’eccezione al divieto di cui al primo comma, intenda sottolineare che la determinazione dell’oggetto del legato, ove fatta arbitrio boni viri dell’onerato, o del terzo, incontra il favore della legge.
Il legato rimuneratorio / Corapi, G.. - VII:I(2021), pp. 1171-1174.
Il legato rimuneratorio
G. corapi
2021
Abstract
Il ricorso alla figura del legato rimuneratorio consente al testatore di attribuire una liberalità a chi lo abbia assistito, proporzionata ai servizî ricevuti, rimettendone la quantificazione ad altri. Si ritiene che il capoverso dell’art. 632 cod. civ., lungi dal costituire un’eccezione al divieto di cui al primo comma, intenda sottolineare che la determinazione dell’oggetto del legato, ove fatta arbitrio boni viri dell’onerato, o del terzo, incontra il favore della legge.Pubblicazioni consigliate
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