Gli interpreti, che hanno indagato la natura giuridica dell'azione prevista dall'art. 524 cod. civ., tendono ad evidenziarne la singolarità, rispetto ai comuni mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, disciplinati dagli artt. 2900 ss. cod. civ. La posizione maggiormente accreditata tra gli autori è quella che ravvisa, nella cosiddetta impugnazione della rinunzia, una natura del tutto singolare. La sua applicazione presuppone l’insufficienza della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, ossia un pregiudizio economico, di carattere oggettivo, derivante ai creditori dal compimento della rinunzia. Ove debitamente autorizzati, i creditori sono messi in grado di agire in via esecutiva sui beni oggetto della chiamata, essendo stata riconosciuta giudizialmente la possibilità preferenziale di beneficiare del valore di scambio di tutti o di parte dei cespiti ereditarii al fine di soddisfare le loro ragioni creditorie. Sul piano degli effetti, nonostante l’espressione impiegata dal legislatore, si esclude la configurazione dell’azione in termini di impugnazione e quindi di mezzo per ottenere l’annullamento della rinunzia.

L'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori del rinunciante / Corapi, G.; Coppola, C.. - VII:(2021), pp. 344-353.

L'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori del rinunciante

G. Corapi;
2021

Abstract

Gli interpreti, che hanno indagato la natura giuridica dell'azione prevista dall'art. 524 cod. civ., tendono ad evidenziarne la singolarità, rispetto ai comuni mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, disciplinati dagli artt. 2900 ss. cod. civ. La posizione maggiormente accreditata tra gli autori è quella che ravvisa, nella cosiddetta impugnazione della rinunzia, una natura del tutto singolare. La sua applicazione presuppone l’insufficienza della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, ossia un pregiudizio economico, di carattere oggettivo, derivante ai creditori dal compimento della rinunzia. Ove debitamente autorizzati, i creditori sono messi in grado di agire in via esecutiva sui beni oggetto della chiamata, essendo stata riconosciuta giudizialmente la possibilità preferenziale di beneficiare del valore di scambio di tutti o di parte dei cespiti ereditarii al fine di soddisfare le loro ragioni creditorie. Sul piano degli effetti, nonostante l’espressione impiegata dal legislatore, si esclude la configurazione dell’azione in termini di impugnazione e quindi di mezzo per ottenere l’annullamento della rinunzia.
2021
Formulario Notarile Commentato. Successioni e Donazioni. Successioni per causa di morte.
G. Petrelli
9788828828341
Giuffrè Francis Lefebvre
L'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori del rinunciante / Corapi, G.; Coppola, C.. - VII:(2021), pp. 344-353.
Corapi, G.; Coppola, C.
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