Il saggio analizza l’ordinanza del Tribunale di Roma 24 febbraio 2021, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015) nel momento in cui, per i lavoratori di datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300/1970 prevede un’indennità per licenziamento ingiustificato di ammontare compreso fra tre e sei mensilità di retribuzione. Siffatta previsione, secondo il giudice rimettente, sarebbe infatti irragionevole e non idonea a soddisfare il test di adeguatezza alla stregua degli artt. 3, comma 1, 4, 35, comma 1, 44, comma 1 nonché dell’art. 117, comma 1, Cost. (in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea), in quanto non assicurerebbe un equilibrato contemperamento degli interessi in conflitto, un adeguato ristoro del pregiudizio subito e una sufficiente funzione dissuasiva. Fino ad oggi la Consulta ha costantemente confermato la scelta del legislatore di differenziare le tutele contro i licenziamenti illegittimi in base al numero dei dipendenti occupati. L’esito questa volta non è peraltro scontato. Diversi elementi nuovi potrebbero infatti determinare un cambio di rotta.
Il contratto a tutele crescenti di nuovo al vaglio della Consulta: la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 sul risarcimento del danno da licenziamento illegittimo nei datori di lavoro “sottosoglia” / Pellacani, Giuseppe. - In: VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 2499-4650. - straordinario 1/2020:straordinario 1/2020(2021), pp. 1511-1519.
Il contratto a tutele crescenti di nuovo al vaglio della Consulta: la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 sul risarcimento del danno da licenziamento illegittimo nei datori di lavoro “sottosoglia”
Giuseppe Pellacani
2021
Abstract
Il saggio analizza l’ordinanza del Tribunale di Roma 24 febbraio 2021, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015) nel momento in cui, per i lavoratori di datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300/1970 prevede un’indennità per licenziamento ingiustificato di ammontare compreso fra tre e sei mensilità di retribuzione. Siffatta previsione, secondo il giudice rimettente, sarebbe infatti irragionevole e non idonea a soddisfare il test di adeguatezza alla stregua degli artt. 3, comma 1, 4, 35, comma 1, 44, comma 1 nonché dell’art. 117, comma 1, Cost. (in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea), in quanto non assicurerebbe un equilibrato contemperamento degli interessi in conflitto, un adeguato ristoro del pregiudizio subito e una sufficiente funzione dissuasiva. Fino ad oggi la Consulta ha costantemente confermato la scelta del legislatore di differenziare le tutele contro i licenziamenti illegittimi in base al numero dei dipendenti occupati. L’esito questa volta non è peraltro scontato. Diversi elementi nuovi potrebbero infatti determinare un cambio di rotta.File | Dimensione | Formato | |
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