Abstract. L’articolo è un primo commento “a caldo” sulla decisione della Corte costituzionale resa in camera di consiglio il 24 febbraio 2021, che ha accolto la questione di legittimità dell’art. 18, settimo comma secondo periodo dello Statuto dei lavoratori sollevata dal Tribunale di Ravenna, riscontrando un contrasto fra la norma censurata, “là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo” e l’articolo 3 della Costituzione. Il giudice pertanto laddove rilevi che le ragioni poste alla base del licenziamento siano manifestamente insussistenti non potrà più scegliere se condannare il datore di lavoro ad un mero risarcimento oppure alla reintegrazione del lavoratore, ma dovrà per forza applicare quest’ultima tutela. La decisione viene quindi criticata sotto il profilo ordinamentale in quanto, ancora una volta dopo le sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020 la Consulta interviene “politicamente” su una precisa scelta legislativa, rimuovendo un parametro chiaro ed intellegibile. Nemmeno convince, poi, l’iter argomentativo, nel momento in cui il ragionamento viene spostato dal piano della legittimità della tutela obbligatoria a quello della ragionevolezza del trattamento differenziato tra licenziamento economico e licenziamento disciplinare. Vengono in conclusione esaminati l’impatto immediato della pronuncia e i possibili effetti “riflessi” sulla disciplina del contratto a tutele crescenti.

Pellacani, Giuseppe. "Licenziamento per motivi economici illegittimo, “manifesta insussistenza” e reintegrazione nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: il legislatore scrive “può”, la Corte costituzionale sostituisce con “deve”" Working paper, I WORKING PAPERS - CENTRO STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO "MASSIMO D'ANTONA", 2021.

Licenziamento per motivi economici illegittimo, “manifesta insussistenza” e reintegrazione nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: il legislatore scrive “può”, la Corte costituzionale sostituisce con “deve”

Giuseppe Pellacani
2021

Abstract

Abstract. L’articolo è un primo commento “a caldo” sulla decisione della Corte costituzionale resa in camera di consiglio il 24 febbraio 2021, che ha accolto la questione di legittimità dell’art. 18, settimo comma secondo periodo dello Statuto dei lavoratori sollevata dal Tribunale di Ravenna, riscontrando un contrasto fra la norma censurata, “là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo” e l’articolo 3 della Costituzione. Il giudice pertanto laddove rilevi che le ragioni poste alla base del licenziamento siano manifestamente insussistenti non potrà più scegliere se condannare il datore di lavoro ad un mero risarcimento oppure alla reintegrazione del lavoratore, ma dovrà per forza applicare quest’ultima tutela. La decisione viene quindi criticata sotto il profilo ordinamentale in quanto, ancora una volta dopo le sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020 la Consulta interviene “politicamente” su una precisa scelta legislativa, rimuovendo un parametro chiaro ed intellegibile. Nemmeno convince, poi, l’iter argomentativo, nel momento in cui il ragionamento viene spostato dal piano della legittimità della tutela obbligatoria a quello della ragionevolezza del trattamento differenziato tra licenziamento economico e licenziamento disciplinare. Vengono in conclusione esaminati l’impatto immediato della pronuncia e i possibili effetti “riflessi” sulla disciplina del contratto a tutele crescenti.
2021
Marzo
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP CSDLE M DANTONA/WP CSDLE M DANTONA-IT/20210304-114047_Pellacani_n_436_2021itpdf.pdf
Pellacani, Giuseppe
Pellacani, Giuseppe. "Licenziamento per motivi economici illegittimo, “manifesta insussistenza” e reintegrazione nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: il legislatore scrive “può”, la Corte costituzionale sostituisce con “deve”" Working paper, I WORKING PAPERS - CENTRO STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO "MASSIMO D'ANTONA", 2021.
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