1. Premessa I profili problematici che investono “la proprietà” nel contesto della disciplina dei Fondi Comuni di Investimento (FCI) derivano principalmente – come si vedrà – dalla dissociazione comunque realizzata tra “titolarità” del diritto (oltretutto, come vedremo, di incerta attribuzione) e “disponibilità” dello stesso (integralmente attribuita ad un soggetto – la Società di Gestione del Risparmio: SGR – che gestisce il Fondo), che: (i) o non ne è il “titolare”; ovvero (ii) ne è il titolare per c.d. solo “formale”, in quanto radicalmente escluso dalla conseguibilità tanto dei proventi della gestione, quanto del risultato finale della stessa. Il problema si pone diversamente per i “patrimoni separati” del diritto comune (cfr. art. 2447-bis, lett. a), c.c.). La titolarità di tali patrimoni è indubbiamente attribuibile alle società per azioni che li abbiano costituiti: ma la rispondenza degli stessi nei confronti dei creditori, legittimati a considerarli responsabili del soddisfacimento delle loro pretese, pare atteggiarsi in termini diversi da quelli conosciuti dal diritto comune – ivi compreso l’atteggiarsi della responsabilità del patrimonio (separato) della società rispetto alle pretese dei suoi creditori-.
Le situazioni di “crisi” dei Fondi Comuni di Investimento (immobiliare) e le conseguenze della scadenza del “Fondo” * / Bonfatti, Sido. - In: RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO. - ISSN 2279-9737. - (2018), pp. 771-815.
Le situazioni di “crisi” dei Fondi Comuni di Investimento (immobiliare) e le conseguenze della scadenza del “Fondo” *
sido bonfatti
2018
Abstract
1. Premessa I profili problematici che investono “la proprietà” nel contesto della disciplina dei Fondi Comuni di Investimento (FCI) derivano principalmente – come si vedrà – dalla dissociazione comunque realizzata tra “titolarità” del diritto (oltretutto, come vedremo, di incerta attribuzione) e “disponibilità” dello stesso (integralmente attribuita ad un soggetto – la Società di Gestione del Risparmio: SGR – che gestisce il Fondo), che: (i) o non ne è il “titolare”; ovvero (ii) ne è il titolare per c.d. solo “formale”, in quanto radicalmente escluso dalla conseguibilità tanto dei proventi della gestione, quanto del risultato finale della stessa. Il problema si pone diversamente per i “patrimoni separati” del diritto comune (cfr. art. 2447-bis, lett. a), c.c.). La titolarità di tali patrimoni è indubbiamente attribuibile alle società per azioni che li abbiano costituiti: ma la rispondenza degli stessi nei confronti dei creditori, legittimati a considerarli responsabili del soddisfacimento delle loro pretese, pare atteggiarsi in termini diversi da quelli conosciuti dal diritto comune – ivi compreso l’atteggiarsi della responsabilità del patrimonio (separato) della società rispetto alle pretese dei suoi creditori-.File | Dimensione | Formato | |
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