Con riguardo al trattamento di dati personali relativo all’accesso a documenti amministrativi, l’intervento di adeguamento del diritto nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 appare sostanzialmente confermativo delle soluzioni già in precedenza adottate nella materia. Hanno sicuramente contribuito a determinare questo esito, da un lato, la scelta di fondo compiuta dal Regolamento di non varare un apparato di regole più o meno minuziose da calare dall’alto sui Paesi membri, ma di perseguire l’obiettivo di una maggiore uniformità tra i diversi Stati membri nella disciplina della complessa e cruciale materia facendo perno prioritariamente sulla enunciazione di principi e obiettivi, dall’altro lato, i criteri limitativi assegnati dalla delega legislativa, che richiedeva di modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento (UE) 2016/679. In questo ristretto spazio di manovra, l’integrazione espressa delle nuove figure del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato nel Codice in materia di protezione dei dati personali rappresenta un fattore comunque significativo e che presumibilmente può favorire una maggiore organicità nell’applicazione dei differenti istituti dell’accesso amministrativo.
Il rapporto con la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi / Guerra, Maria Paola. - (2019), pp. 177-191.
Il rapporto con la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
MARIA PAOLA GUERRA
2019
Abstract
Con riguardo al trattamento di dati personali relativo all’accesso a documenti amministrativi, l’intervento di adeguamento del diritto nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 appare sostanzialmente confermativo delle soluzioni già in precedenza adottate nella materia. Hanno sicuramente contribuito a determinare questo esito, da un lato, la scelta di fondo compiuta dal Regolamento di non varare un apparato di regole più o meno minuziose da calare dall’alto sui Paesi membri, ma di perseguire l’obiettivo di una maggiore uniformità tra i diversi Stati membri nella disciplina della complessa e cruciale materia facendo perno prioritariamente sulla enunciazione di principi e obiettivi, dall’altro lato, i criteri limitativi assegnati dalla delega legislativa, che richiedeva di modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento (UE) 2016/679. In questo ristretto spazio di manovra, l’integrazione espressa delle nuove figure del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato nel Codice in materia di protezione dei dati personali rappresenta un fattore comunque significativo e che presumibilmente può favorire una maggiore organicità nell’applicazione dei differenti istituti dell’accesso amministrativo.Pubblicazioni consigliate
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