1. L’onere di impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 6, legge n. 604/1966: natura giuridica, effetti, non rilevabilità d’ufficio [343]. – 1.1. L’ambito di applicazione della previsione [345]. – 1.2. Le ipotesi escluse (fino alla legge n. 183/2010) [346]. – 1.2.1. Segue: l’ampliamento dell’ambito di applicazione della decadenza dopo la legge n. 183/2010 e le ipotesi dubbie (il licenziamento orale o di cui non siano stati comunicati per iscritto i motivi; il licenziamento del dirigente; il licenziamento per superamento del periodo di comporto; il licenziamento degli autoferrotranvieri) [349]. – 1.3. Il licenziamento nel contratto di apprendistato e il recesso alla scadenza del periodo formativo [355]. – 1.4. I licenziamenti collettivi [357]. – 1.5. Altre ipotesi di decadenza [358]. – 1.6. L’entrata in vigore della disposizione [360]. – 2. La decorrenza del primo termine decadenziale (sessanta giorni) [361]. – 3. La natura, la forma e le caratteristiche dell’atto di impugnazione [362]. – 4. Il soggetto legittimato all’impugnazione e l’impugnazione effettuata da terzi [363]. – 5. Il destinatario della comunicazione e il luogo di consegna [365]. – 6. Le modalità di comunicazione dell’impugnazione [366]. – 6.1. Segue: altri mezzi di comunicazione: il telegramma [367]. – 6.1.1. Segue: la trasmissione mediante strumenti telematici analogici (telefax) o digitali (posta elettronica) [368]. – 6.1.1.1. Il telefax [368]. – 6.1.1.2. Il documento informatico e la posta elettronica [371]. – 6.2. Il deposito dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.) e l’impugnazione giudiziale [378]. – 7. L’individuazione del momento in cui l’impugnazione produce i propri effetti [379]. – 8. L’onere della prova dell’avvenuta impugnazione nei termini di legge [383]. – 9. L’art. 6, comma 2, legge n. 604/1966 ed il nuovo termine di centottanta giorni per la proposizione del ricorso giudiziale, del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato [384]. – 9.1. Segue: gli atti idonei ad impedire la seconda decadenza [386]. – 10. La rinuncia all’impugnazione del licenziamento [390].
L'impugnazione del licenziamento / Pellacani, Giuseppe. - 19:(2013), pp. 343-394.
L'impugnazione del licenziamento
Pellacani, Giuseppe
2013
Abstract
1. L’onere di impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 6, legge n. 604/1966: natura giuridica, effetti, non rilevabilità d’ufficio [343]. – 1.1. L’ambito di applicazione della previsione [345]. – 1.2. Le ipotesi escluse (fino alla legge n. 183/2010) [346]. – 1.2.1. Segue: l’ampliamento dell’ambito di applicazione della decadenza dopo la legge n. 183/2010 e le ipotesi dubbie (il licenziamento orale o di cui non siano stati comunicati per iscritto i motivi; il licenziamento del dirigente; il licenziamento per superamento del periodo di comporto; il licenziamento degli autoferrotranvieri) [349]. – 1.3. Il licenziamento nel contratto di apprendistato e il recesso alla scadenza del periodo formativo [355]. – 1.4. I licenziamenti collettivi [357]. – 1.5. Altre ipotesi di decadenza [358]. – 1.6. L’entrata in vigore della disposizione [360]. – 2. La decorrenza del primo termine decadenziale (sessanta giorni) [361]. – 3. La natura, la forma e le caratteristiche dell’atto di impugnazione [362]. – 4. Il soggetto legittimato all’impugnazione e l’impugnazione effettuata da terzi [363]. – 5. Il destinatario della comunicazione e il luogo di consegna [365]. – 6. Le modalità di comunicazione dell’impugnazione [366]. – 6.1. Segue: altri mezzi di comunicazione: il telegramma [367]. – 6.1.1. Segue: la trasmissione mediante strumenti telematici analogici (telefax) o digitali (posta elettronica) [368]. – 6.1.1.1. Il telefax [368]. – 6.1.1.2. Il documento informatico e la posta elettronica [371]. – 6.2. Il deposito dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.) e l’impugnazione giudiziale [378]. – 7. L’individuazione del momento in cui l’impugnazione produce i propri effetti [379]. – 8. L’onere della prova dell’avvenuta impugnazione nei termini di legge [383]. – 9. L’art. 6, comma 2, legge n. 604/1966 ed il nuovo termine di centottanta giorni per la proposizione del ricorso giudiziale, del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato [384]. – 9.1. Segue: gli atti idonei ad impedire la seconda decadenza [386]. – 10. La rinuncia all’impugnazione del licenziamento [390].File | Dimensione | Formato | |
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