La sospensione è fenomeno presente sia nel processo di cognizione che in quello esecutivo. Si può ragionare in ordine all’unità funzionale di tale fenomeno e valutare la portata della sospensione come istituto generale. Non si può però affermare che esista una disciplina unitaria della sospensione, che certamente non è rappresentata dagli art. 295 ss. c.p.c. È il caso di verificare se si debba fare ricorso allo strumento delle categorie giuridiche, anche se oggi oggetto di riflessione critica. Le categorie sono cosa diversa dai princìpi generali, i quali operano ad un altro livello, quello normativo, delle regole. Le categorie vanno invece riferite ai procedimenti ricostruttivi, sono strumenti di classificazione. Il solo termine «sospensione» di per sé non può rappresentare un criterio unificatore, certamente non di tutte le ipotesi che vanno sotto tale nome. Al termine del lavoro trova però conferma la riflessione critica e individuare una categoria che sotto il nome di sospensione ne possa orientare la disciplina appare operazione oggi non utile.
Un ragionamento sulle categorie giuridiche. A proposito della sospensione nel processo esecutivo / Vellani, Carlo. - STAMPA. - 3:(2016), pp. 2589-2597.
Un ragionamento sulle categorie giuridiche. A proposito della sospensione nel processo esecutivo
VELLANI, Carlo
2016
Abstract
La sospensione è fenomeno presente sia nel processo di cognizione che in quello esecutivo. Si può ragionare in ordine all’unità funzionale di tale fenomeno e valutare la portata della sospensione come istituto generale. Non si può però affermare che esista una disciplina unitaria della sospensione, che certamente non è rappresentata dagli art. 295 ss. c.p.c. È il caso di verificare se si debba fare ricorso allo strumento delle categorie giuridiche, anche se oggi oggetto di riflessione critica. Le categorie sono cosa diversa dai princìpi generali, i quali operano ad un altro livello, quello normativo, delle regole. Le categorie vanno invece riferite ai procedimenti ricostruttivi, sono strumenti di classificazione. Il solo termine «sospensione» di per sé non può rappresentare un criterio unificatore, certamente non di tutte le ipotesi che vanno sotto tale nome. Al termine del lavoro trova però conferma la riflessione critica e individuare una categoria che sotto il nome di sospensione ne possa orientare la disciplina appare operazione oggi non utile.File | Dimensione | Formato | |
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