Il commento ha ad oggetto l'esame della disciplina codicistica dell'impresa agricola, incentrandosi soprattutto sulla nuova formulazione dell'art. 2135 ad opera del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, profondamente innovativa e molto estesa rispetto alla precedente, mettendo in luce le posizioni dottrinali e giurisprudenziali relative alla vecchia e alla nuova versione dell’art.2135, con particolare riferimento alle attività essenzialmente agricole, alle attività connesse tipiche e atipiche, alle posizioni dottrinali relative al problema della individuazione della abrogazione o della permanente vigenza delle diverse leggi speciali che avevano ampliato il campo di applicazione dello statuto dell’imprenditore agricolo in epoca anteriore alla nuova formulazione dell’art.2135. Il commento si estende all’esame della nuova figura dell'imprenditore ittico, introdotta dall’art.2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, alla luce della riformulazione effettuata dall’art. 6 del d. legisl. n. 154 del 2004, equiparato all’imprenditore agricolo, fatte salve le disposizioni più favorevoli di legge, con particolare riferimento alle attività essenzialmente ittiche e attività connesse, e delinea la molteplicità delle qualifiche soggettive di coloro che svolgono attività imprenditoriale in agricoltura ad opera di leggi speciali e della normativa comunitaria.
Commento agli artt.2135-2140 del codice civile / Manservisi, Silvia. - (2009), pp. 2451-2484.
Commento agli artt.2135-2140 del codice civile
MANSERVISI, Silvia
2009
Abstract
Il commento ha ad oggetto l'esame della disciplina codicistica dell'impresa agricola, incentrandosi soprattutto sulla nuova formulazione dell'art. 2135 ad opera del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, profondamente innovativa e molto estesa rispetto alla precedente, mettendo in luce le posizioni dottrinali e giurisprudenziali relative alla vecchia e alla nuova versione dell’art.2135, con particolare riferimento alle attività essenzialmente agricole, alle attività connesse tipiche e atipiche, alle posizioni dottrinali relative al problema della individuazione della abrogazione o della permanente vigenza delle diverse leggi speciali che avevano ampliato il campo di applicazione dello statuto dell’imprenditore agricolo in epoca anteriore alla nuova formulazione dell’art.2135. Il commento si estende all’esame della nuova figura dell'imprenditore ittico, introdotta dall’art.2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, alla luce della riformulazione effettuata dall’art. 6 del d. legisl. n. 154 del 2004, equiparato all’imprenditore agricolo, fatte salve le disposizioni più favorevoli di legge, con particolare riferimento alle attività essenzialmente ittiche e attività connesse, e delinea la molteplicità delle qualifiche soggettive di coloro che svolgono attività imprenditoriale in agricoltura ad opera di leggi speciali e della normativa comunitaria.Pubblicazioni consigliate
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris