Il commento ha ad oggetto l’esame della disciplina codicistica dell’imprenditore agricolo nel contesto della normativa dell’Unione europea, ed in particolare della nuova PAC 2014-2020, alla luce delle più recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali. Il commento focalizza l’attenzione anche sulle tematiche del rapporto tra impresa agricola e legislazione fallimentare, nelle più recenti disposizioni legislative, sulla loro interpretazione, sugli orientamenti dottrinali sul tema della assoggettabilità dell’impresa agricola al fallimento. Il commento si estende all’esame della definizione di imprenditore ittico e alle attività connesse da esso svolte prima e dopo la riforma del 2012, ad opera del d.lgs. 9 gen. 2012, n.4 e l. 7 ago. 2012, n.134, che ha ricompreso l’acquacoltore nell’ambito dell’imprenditore ittico, ha eliminato l’equiparazione dell’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo dopo averne ampliato le sue attività principali, estendendo semplicemente all’imprenditore pescatore le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo, salve le regole più favorevoli, con la conseguenza che l’impresa ittica mutua le regole dell’impresa agricola, ma non si assimila ad essa.
Commento agli artt. 2135-2140 c.c / Manservisi, Silvia. - (2014), pp. 2555-2591.
Commento agli artt. 2135-2140 c.c
MANSERVISI, Silvia
2014
Abstract
Il commento ha ad oggetto l’esame della disciplina codicistica dell’imprenditore agricolo nel contesto della normativa dell’Unione europea, ed in particolare della nuova PAC 2014-2020, alla luce delle più recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali. Il commento focalizza l’attenzione anche sulle tematiche del rapporto tra impresa agricola e legislazione fallimentare, nelle più recenti disposizioni legislative, sulla loro interpretazione, sugli orientamenti dottrinali sul tema della assoggettabilità dell’impresa agricola al fallimento. Il commento si estende all’esame della definizione di imprenditore ittico e alle attività connesse da esso svolte prima e dopo la riforma del 2012, ad opera del d.lgs. 9 gen. 2012, n.4 e l. 7 ago. 2012, n.134, che ha ricompreso l’acquacoltore nell’ambito dell’imprenditore ittico, ha eliminato l’equiparazione dell’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo dopo averne ampliato le sue attività principali, estendendo semplicemente all’imprenditore pescatore le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo, salve le regole più favorevoli, con la conseguenza che l’impresa ittica mutua le regole dell’impresa agricola, ma non si assimila ad essa.File | Dimensione | Formato | |
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