Nelle materie di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo è chiamato a tutelare i diritti fondamentali incisi dai poteri pubblici, secondo quanto ha affermato la Corte costituzionale correggendo il diverso orientamento della Corte di cassazione. Occorre in ogni caso che la garanzia giurisdizionale offerta dal giudice amministrativo sia piena ed effettiva, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 19 TUE. Il principio di piena tutela richiede l’attribuzione di poteri processuali adeguati al bisogno di giustizia e presuppone garanzie d’indipendenza omogenee a quelle del giudice civile. Su questi fattori il giudice amministrativo finirà per consolidare o per perdere la sua legittimazione. In the matters falling within his exclusive jurisdiction, the administrative judge is expected to protect the fundamental rights restricted by the public powers, according to Constitutional Court’s statement rectifying the jurisprudence of the Court of Cassation. On the basis of articles 24 and 111 of the Italian Constitution, 6 ECHR, 19 TEU the jurisdictional guarantee offered by the administrative courts need to be, in any case, full and effective. The principle of full judicial protection requires an administrative judge with adequate powers and presupposes guarantees of independence similar to the civil judge's ones. These standards are necessary conditions for the administrative judge’s legitimacy.
Diritti fondamentali, effettività della tutela, giudice amministrativo / Midiri, Mario. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - ELETTRONICO. - 3(2015), pp. 1-15.
Diritti fondamentali, effettività della tutela, giudice amministrativo
MIDIRI, Mario
2015
Abstract
Nelle materie di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo è chiamato a tutelare i diritti fondamentali incisi dai poteri pubblici, secondo quanto ha affermato la Corte costituzionale correggendo il diverso orientamento della Corte di cassazione. Occorre in ogni caso che la garanzia giurisdizionale offerta dal giudice amministrativo sia piena ed effettiva, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 19 TUE. Il principio di piena tutela richiede l’attribuzione di poteri processuali adeguati al bisogno di giustizia e presuppone garanzie d’indipendenza omogenee a quelle del giudice civile. Su questi fattori il giudice amministrativo finirà per consolidare o per perdere la sua legittimazione. In the matters falling within his exclusive jurisdiction, the administrative judge is expected to protect the fundamental rights restricted by the public powers, according to Constitutional Court’s statement rectifying the jurisprudence of the Court of Cassation. On the basis of articles 24 and 111 of the Italian Constitution, 6 ECHR, 19 TEU the jurisdictional guarantee offered by the administrative courts need to be, in any case, full and effective. The principle of full judicial protection requires an administrative judge with adequate powers and presupposes guarantees of independence similar to the civil judge's ones. These standards are necessary conditions for the administrative judge’s legitimacy.File | Dimensione | Formato | |
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