L'articolo esamina in chiave critica il caso di un'imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia in epoca successiva al versamento. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data del suddetto versamento o dell’applicazione della ritenuta alla fonte, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia (nel caso di specie, oggetto di esame nel presente studio, si è ritenuto che la domanda di rimborso per gli incentivi all’esodo ex art. 19, comma 4-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ritenuti in contrasto con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE da sentenza della Corte di Giustizia, decorra dal giorno del pagamento, e non da quello di pubblicazione della sentenza dei giudici comunitari). Nella materia non risulterebbero pertanto applicabili i princìpi dell’overruling, il quale invece, secondo la tesi accolta nello scritto, in quanto espressione del legittimo affidamento del contribuente, potrebbe avere una potenziale applicazione nel procedimento tributario, consentendo di pervenire in taluni casi a forme di rimessione in terminis.
Tributi dichiarati incompatibili con il diritto comunitario e decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione di istanze di rimborso: il problema del dies a quo / Fregni, Maria Cecilia. - In: RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FINANZE. - ISSN 0035-6131. - STAMPA. - 74:2(2015), pp. 17-35.
Tributi dichiarati incompatibili con il diritto comunitario e decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione di istanze di rimborso: il problema del dies a quo
FREGNI, Maria Cecilia
2015
Abstract
L'articolo esamina in chiave critica il caso di un'imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia in epoca successiva al versamento. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data del suddetto versamento o dell’applicazione della ritenuta alla fonte, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia (nel caso di specie, oggetto di esame nel presente studio, si è ritenuto che la domanda di rimborso per gli incentivi all’esodo ex art. 19, comma 4-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ritenuti in contrasto con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE da sentenza della Corte di Giustizia, decorra dal giorno del pagamento, e non da quello di pubblicazione della sentenza dei giudici comunitari). Nella materia non risulterebbero pertanto applicabili i princìpi dell’overruling, il quale invece, secondo la tesi accolta nello scritto, in quanto espressione del legittimo affidamento del contribuente, potrebbe avere una potenziale applicazione nel procedimento tributario, consentendo di pervenire in taluni casi a forme di rimessione in terminis.File | Dimensione | Formato | |
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