Fra gli scenari di violazione dei diritti del fanciullo si impone il problema dei minori stranieri non accompagnati (msna). La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, prevede (art. 8) che gli Stati parti si impegnino a rispettare il diritto a preservare identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Il fanciullo illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi ha diritto ad adeguata assistenza e protezione per ristabilire la sua identità il più rapidamente possibile. L'art 9 prevede che gli Stati parti vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. La convenzione dispone inoltre che gli Stati parti rispettino il diritto del fanciullo, se separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti con essi .Nella legislazione italiana sono presenti alcune lacune che diventano terreno fertile per interpretazioni scorrette ed incerte, fonte di inevitabili contenziosi che nuocciono al buon funzionamento dell’attività delle diverse istituzioni a favore dei msna. La materia dell’immigrazione è di competenza statale (art. 117 lett. b Cost.) in un quadro di coordinamento normativo(art. 118 c. 3). Lo Stato è competente a determinarne i soli livelli essenziali delle prestazioni sociali (art. 117 lett. m ), mentre per ogni altro profilo è riservato alle regioni (art. 117 c. 4). Lo Stato deve perciò farsi carico dei costi dell'accoglienza dei msna, definire i livelli essenziali del sistema chiamato a realizzare sui territori gli interventi di protezione e di integrazione, coordinarsi con le regioni e salvaguardare le loro competenze e quelle delle autonomie locali in materia di interventi sociali. Il contenzioso e l'incertezza giurisprudenziale sono emblematici della mancata realizzazione di un sistema di competenze chiare e conformi alla Costituzione.
Un nuovo scenario di violazione dei diritti del fanciullo: i minori stranieri non accompagnati / Pighi, Giorgio. - In: JURA GENTIUM. - ISSN 1826-8269. - (2015), pp. 1-7.
Un nuovo scenario di violazione dei diritti del fanciullo: i minori stranieri non accompagnati
PIGHI, Giorgio
2015
Abstract
Fra gli scenari di violazione dei diritti del fanciullo si impone il problema dei minori stranieri non accompagnati (msna). La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, prevede (art. 8) che gli Stati parti si impegnino a rispettare il diritto a preservare identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Il fanciullo illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi ha diritto ad adeguata assistenza e protezione per ristabilire la sua identità il più rapidamente possibile. L'art 9 prevede che gli Stati parti vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. La convenzione dispone inoltre che gli Stati parti rispettino il diritto del fanciullo, se separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti con essi .Nella legislazione italiana sono presenti alcune lacune che diventano terreno fertile per interpretazioni scorrette ed incerte, fonte di inevitabili contenziosi che nuocciono al buon funzionamento dell’attività delle diverse istituzioni a favore dei msna. La materia dell’immigrazione è di competenza statale (art. 117 lett. b Cost.) in un quadro di coordinamento normativo(art. 118 c. 3). Lo Stato è competente a determinarne i soli livelli essenziali delle prestazioni sociali (art. 117 lett. m ), mentre per ogni altro profilo è riservato alle regioni (art. 117 c. 4). Lo Stato deve perciò farsi carico dei costi dell'accoglienza dei msna, definire i livelli essenziali del sistema chiamato a realizzare sui territori gli interventi di protezione e di integrazione, coordinarsi con le regioni e salvaguardare le loro competenze e quelle delle autonomie locali in materia di interventi sociali. Il contenzioso e l'incertezza giurisprudenziale sono emblematici della mancata realizzazione di un sistema di competenze chiare e conformi alla Costituzione.File | Dimensione | Formato | |
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