L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, nel delineare il campo di applicazione del nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti a far data dal 7 marzo 2015, stabilisce che «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato». La disposizione, introdotta nel corpo del decreto legislativo in sede di seconda lettura da parte del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, è stata invero accolta e commentata con una certa superficialità, come se il legislatore intendesse pacificamente riferirsi a generiche ipotesi di trasformazione di contratti temporanei in essere in contratti stabili. Ciò anche al fine di beneficiare delle misure di esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 118 ss., della l. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). Non è anzi mancato chi, non comprendendo esattamente le problematiche interpretative sollevate dalla disposizione in esame, ha persino inteso sottolineare una sorta di grave imprecisione del legislatore in merito all’impiego del termine “conversione” con riferimento quantomeno al rapporto di apprendistato.
Conversione o semplice trasformazione dei contratti per l’applicazione delle cosiddette tutele crescenti? / Tiraboschi, Michele. - In: DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1121-8762. - STAMPA. - XXV:2(2015), pp. 518-522.
Conversione o semplice trasformazione dei contratti per l’applicazione delle cosiddette tutele crescenti?
Tiraboschi, Michele
2015
Abstract
L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, nel delineare il campo di applicazione del nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti a far data dal 7 marzo 2015, stabilisce che «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato». La disposizione, introdotta nel corpo del decreto legislativo in sede di seconda lettura da parte del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, è stata invero accolta e commentata con una certa superficialità, come se il legislatore intendesse pacificamente riferirsi a generiche ipotesi di trasformazione di contratti temporanei in essere in contratti stabili. Ciò anche al fine di beneficiare delle misure di esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 118 ss., della l. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). Non è anzi mancato chi, non comprendendo esattamente le problematiche interpretative sollevate dalla disposizione in esame, ha persino inteso sottolineare una sorta di grave imprecisione del legislatore in merito all’impiego del termine “conversione” con riferimento quantomeno al rapporto di apprendistato.File | Dimensione | Formato | |
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