Il contributo analizza l’accordo aziendale firmato alla Novartis il 20 marzo 2015, con specifico riferimento al tema dell’effettivo superamento dell’art. 18 Stat. lav. da parte del c.d. Jobs Act. Se i contenuti dell’accordo sono tutt’altro che dirompenti in punto di diritto, è sul piano politico che, secondo l’A., il concordato Novartis costituisce un precedente di rilievo nell’asfittico panorama del sistema di relazioni industriali. L’analisi si propone di sciogliere il nodo politico e sindacale sollevato dall’accordo Novartis relativamente alla scelta di non applicare le nuove disposizioni in materia di licenziamento illegittimo contenute nel d.lgs. n. 23/2015, aprendo, così, alla possibilità di tenere in vita l’art. 18 per il tramite della autonomia negoziale privata non solo a livello individuale ma anche collettivo. Secondo l’A., a fronte della liberalizzazione della flessibilità in uscita, l’operatività di forme convenzionali di stabilità del rapporto di lavoro andrà ad esclusivo beneficio dei gruppi di lavoratori più forti sul mercato in ragione delle competenze e professionalità possedute.
L’articolo 18 come benefit? A proposito del caso Novartis e della applicazione in via pattizia del regime di stabilità reale del contratto di lavoro / Tiraboschi, Michele. - In: DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1121-8762. - STAMPA. - XXV:2(2015), pp. 459-464.
L’articolo 18 come benefit? A proposito del caso Novartis e della applicazione in via pattizia del regime di stabilità reale del contratto di lavoro
Tiraboschi, Michele
2015
Abstract
Il contributo analizza l’accordo aziendale firmato alla Novartis il 20 marzo 2015, con specifico riferimento al tema dell’effettivo superamento dell’art. 18 Stat. lav. da parte del c.d. Jobs Act. Se i contenuti dell’accordo sono tutt’altro che dirompenti in punto di diritto, è sul piano politico che, secondo l’A., il concordato Novartis costituisce un precedente di rilievo nell’asfittico panorama del sistema di relazioni industriali. L’analisi si propone di sciogliere il nodo politico e sindacale sollevato dall’accordo Novartis relativamente alla scelta di non applicare le nuove disposizioni in materia di licenziamento illegittimo contenute nel d.lgs. n. 23/2015, aprendo, così, alla possibilità di tenere in vita l’art. 18 per il tramite della autonomia negoziale privata non solo a livello individuale ma anche collettivo. Secondo l’A., a fronte della liberalizzazione della flessibilità in uscita, l’operatività di forme convenzionali di stabilità del rapporto di lavoro andrà ad esclusivo beneficio dei gruppi di lavoratori più forti sul mercato in ragione delle competenze e professionalità possedute.File | Dimensione | Formato | |
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