La liberazione anticipata è misura alternativa alla detenzione che consente di beneficiare di quarantacinque giorni di riduzione di pena per ogni singolo semestre di pena scontata, quale riconoscimento della partecipazione all’opera di rieducazione e ai fini del più efficace reinserimento nella società. Si pone il problema se il semestre debba essere continuativo oppure se possa risultare dalla somma di minori periodi di pena espiata. Secondo la soluzione più rigorosa (quella che nega la possibilità di valutare congiuntamente i c.d. “frammenti” o “residui” di pena), l’espressione usata dalla norma, e cioè “per ogni singolo semestre”, dovrebbe essere letta in maniera molto restrittiva: il “singolo semestre” previsto rappresenterebbe un’unità in termini cronologici effettivi, uno scorrere del calendario e non una somma di giorni in rapporto a certi effetti giuridici (espiazione della pena da valutare come partecipazione all’opera di rieducazione). Dal punto di vista letterale, tuttavia, l’espressione usata dalla norma non appare assolutamente idonea ad esprimere quell’esigenza di continuità temporale che è sostenuta da una delle due interpretazioni. Certo, l’aggettivo “singolo” sta ad indicare che i semestri devono essere valutati uno alla volta. Ma questa espressione non vuol dire che i semestri devono essere delle unità compiute dal punto di vista cronologico, ma più semplicemente impone che il giudizio riguardi il singolo semestre e non tutti i semestri che vanno a determinare l’intera parte di pena presa in esame per accordare la liberazione anticipata, che può essere costituita da svariati semestri.

Liberazione anticipata. Se sia possibile raggiungere il periodo minimo di sei mesi sommando più periodi di detenzione / Pighi, Giorgio. - In: STUDIUM IURIS. - ISSN 1722-8387. - STAMPA. - 6:(2000), pp. 702-703.

Liberazione anticipata. Se sia possibile raggiungere il periodo minimo di sei mesi sommando più periodi di detenzione

PIGHI, Giorgio
2000

Abstract

La liberazione anticipata è misura alternativa alla detenzione che consente di beneficiare di quarantacinque giorni di riduzione di pena per ogni singolo semestre di pena scontata, quale riconoscimento della partecipazione all’opera di rieducazione e ai fini del più efficace reinserimento nella società. Si pone il problema se il semestre debba essere continuativo oppure se possa risultare dalla somma di minori periodi di pena espiata. Secondo la soluzione più rigorosa (quella che nega la possibilità di valutare congiuntamente i c.d. “frammenti” o “residui” di pena), l’espressione usata dalla norma, e cioè “per ogni singolo semestre”, dovrebbe essere letta in maniera molto restrittiva: il “singolo semestre” previsto rappresenterebbe un’unità in termini cronologici effettivi, uno scorrere del calendario e non una somma di giorni in rapporto a certi effetti giuridici (espiazione della pena da valutare come partecipazione all’opera di rieducazione). Dal punto di vista letterale, tuttavia, l’espressione usata dalla norma non appare assolutamente idonea ad esprimere quell’esigenza di continuità temporale che è sostenuta da una delle due interpretazioni. Certo, l’aggettivo “singolo” sta ad indicare che i semestri devono essere valutati uno alla volta. Ma questa espressione non vuol dire che i semestri devono essere delle unità compiute dal punto di vista cronologico, ma più semplicemente impone che il giudizio riguardi il singolo semestre e non tutti i semestri che vanno a determinare l’intera parte di pena presa in esame per accordare la liberazione anticipata, che può essere costituita da svariati semestri.
2000
6
702
703
Liberazione anticipata. Se sia possibile raggiungere il periodo minimo di sei mesi sommando più periodi di detenzione / Pighi, Giorgio. - In: STUDIUM IURIS. - ISSN 1722-8387. - STAMPA. - 6:(2000), pp. 702-703.
Pighi, Giorgio
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