"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Questa dichiarazione, formulata in termini assoluti, concisi e conclusivi, senza deroghe e specificazioni, assegna all'art 3 della convenzione europea dei diritti dell'upmo un'importanza basilare nel quadro del patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, richiamato nel preambolo come premessa culturale che garantisce ed assicura alle persone una vera e propria garanzia collettiva. La prassi applicativa delle tutele dei diritti dell'uomo è effettivamente idonea a permettere ovvero a contrastare comportamenti, ai sensi dell'art. 3, in base alla capacità di intervenire sia con riferimento a forme di compressione del diritto apparentemente legittime,sia superando le barriere che impediscono la possibilità di fare venire alla luce tali comportamenti. In entrambi i casi sono necessari strumenti che consentano di ovviare agli specifici inconvenienti. Ad ovviare alle lacune dell'effettività della tutela provvede il giudizio innanzi alla Corte, che si appunta sui fatti accertati e non sull'astratto quadro normativo dello Stato, che potrebbe dunque sia vietarli, sia tollerarli. Ad ovviare alla possibilità di occultarli o di impedire che siano scoperti intende provvedere la Convenzione attraverso il sistema delle visite. Le parti contraenti, al riguardo, autorizzano l'apposito Comitato europeo per la prevenzione della tortura a visitare ogni luogo, dopo avere notificato l'intenzione di effettuare la visita, imponendo che il Comitato sia agevolato nei suoi compiti. Lo studio approfondisce particolarmente la giurisprudenza della Corte che dà la definizione della tortura e dei trattamenti in questione, ed esamina i numerosi precedenti sottoposti al giudizio della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e degli altri trattamenti inumani o degradanti / Pighi, Giorgio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - STAMPA. - 4:(1989), pp. 1643-1667.

La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e degli altri trattamenti inumani o degradanti

PIGHI, Giorgio
1989

Abstract

"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Questa dichiarazione, formulata in termini assoluti, concisi e conclusivi, senza deroghe e specificazioni, assegna all'art 3 della convenzione europea dei diritti dell'upmo un'importanza basilare nel quadro del patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, richiamato nel preambolo come premessa culturale che garantisce ed assicura alle persone una vera e propria garanzia collettiva. La prassi applicativa delle tutele dei diritti dell'uomo è effettivamente idonea a permettere ovvero a contrastare comportamenti, ai sensi dell'art. 3, in base alla capacità di intervenire sia con riferimento a forme di compressione del diritto apparentemente legittime,sia superando le barriere che impediscono la possibilità di fare venire alla luce tali comportamenti. In entrambi i casi sono necessari strumenti che consentano di ovviare agli specifici inconvenienti. Ad ovviare alle lacune dell'effettività della tutela provvede il giudizio innanzi alla Corte, che si appunta sui fatti accertati e non sull'astratto quadro normativo dello Stato, che potrebbe dunque sia vietarli, sia tollerarli. Ad ovviare alla possibilità di occultarli o di impedire che siano scoperti intende provvedere la Convenzione attraverso il sistema delle visite. Le parti contraenti, al riguardo, autorizzano l'apposito Comitato europeo per la prevenzione della tortura a visitare ogni luogo, dopo avere notificato l'intenzione di effettuare la visita, imponendo che il Comitato sia agevolato nei suoi compiti. Lo studio approfondisce particolarmente la giurisprudenza della Corte che dà la definizione della tortura e dei trattamenti in questione, ed esamina i numerosi precedenti sottoposti al giudizio della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1989
4
1643
1667
La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e degli altri trattamenti inumani o degradanti / Pighi, Giorgio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - STAMPA. - 4:(1989), pp. 1643-1667.
Pighi, Giorgio
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