L'ambito di rilevanza della delega di funzioni non attiene all'esecuzione degli incarichi che l'amministratore affida al direttore senza avergli delegato settori di attività. L'incerta differenziazione fra i due piani, ricorrente talvolta nelle delibere dei Consigli di amministrazione, condiziona la giurisprudenza chiamata a risolvere il problema con argomentazione logica anziché basandosi sulla solidità dell'atto e sulla prova dell'effettiva assunzione degli obblighi delegati. La delega di funzioni attiene ai soli casi in cui l'amministratore ha inteso delegare completamente ad un altro soggetto, nel nostro caso il Direttore, l'intera responsabilità di un settore, nella specie quello tributario. Va sottolineato il rilievo deterrminante che assume la specificità di ogni ambito investito dalla delega di funzioni, in quanto gli obblighi dell'imprenditore, a seconda dei settori delegati, hanno contenuti e modalità di esplicazione assai differenti. In particolare occorre distinguere i casi in cui la posizione di garanzia dell'imprenditore, per l'adempimento dell'obbligo,è adeguatamente salvaguardata dall'esercizio della discrezionalità tecnica, da quelli in cui entra in gioco una personale assunzione di responsabilità che si materializza in un momento dichiarativo che deve essere formalmente in capo al titolare dell'obbligo. Gli obblighi tribustari sono "oggettivamente" delegabili, ma non c'è accordo sulla delegabilità dell'aspetto formale. Si affrontano due posizioni. Secondo alcuni il delegato può "sostituire" il delegante ad ogni effetto con la conseguenza che può assumere anche il ruolo formale che la legge riserva al titolare. Secondo altri, invece la delega può esonerare il delegante da responsabilità non sul piano oggettivo, ma su quello della colpevolezza. Si propende per il mantenimento dell'obbligo formale in capo al titolare "originario", anche se sarebbe opportuna una riforma legislativa che individui chiaramente la soluzione.

La responsabilità penale del direttore amministrativo: forma e rilevanza della delega / Pighi, Giorgio. - In: AMMINISTRAZIONE & FINANZA. - ISSN 1971-5013. - STAMPA. - 11:(1997), pp. 66-71.

La responsabilità penale del direttore amministrativo: forma e rilevanza della delega

PIGHI, Giorgio
1997

Abstract

L'ambito di rilevanza della delega di funzioni non attiene all'esecuzione degli incarichi che l'amministratore affida al direttore senza avergli delegato settori di attività. L'incerta differenziazione fra i due piani, ricorrente talvolta nelle delibere dei Consigli di amministrazione, condiziona la giurisprudenza chiamata a risolvere il problema con argomentazione logica anziché basandosi sulla solidità dell'atto e sulla prova dell'effettiva assunzione degli obblighi delegati. La delega di funzioni attiene ai soli casi in cui l'amministratore ha inteso delegare completamente ad un altro soggetto, nel nostro caso il Direttore, l'intera responsabilità di un settore, nella specie quello tributario. Va sottolineato il rilievo deterrminante che assume la specificità di ogni ambito investito dalla delega di funzioni, in quanto gli obblighi dell'imprenditore, a seconda dei settori delegati, hanno contenuti e modalità di esplicazione assai differenti. In particolare occorre distinguere i casi in cui la posizione di garanzia dell'imprenditore, per l'adempimento dell'obbligo,è adeguatamente salvaguardata dall'esercizio della discrezionalità tecnica, da quelli in cui entra in gioco una personale assunzione di responsabilità che si materializza in un momento dichiarativo che deve essere formalmente in capo al titolare dell'obbligo. Gli obblighi tribustari sono "oggettivamente" delegabili, ma non c'è accordo sulla delegabilità dell'aspetto formale. Si affrontano due posizioni. Secondo alcuni il delegato può "sostituire" il delegante ad ogni effetto con la conseguenza che può assumere anche il ruolo formale che la legge riserva al titolare. Secondo altri, invece la delega può esonerare il delegante da responsabilità non sul piano oggettivo, ma su quello della colpevolezza. Si propende per il mantenimento dell'obbligo formale in capo al titolare "originario", anche se sarebbe opportuna una riforma legislativa che individui chiaramente la soluzione.
1997
11
66
71
La responsabilità penale del direttore amministrativo: forma e rilevanza della delega / Pighi, Giorgio. - In: AMMINISTRAZIONE & FINANZA. - ISSN 1971-5013. - STAMPA. - 11:(1997), pp. 66-71.
Pighi, Giorgio
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