L'affidamento in prova al servizio sociale asseconda l'esigenza di prevedere, accanto alla tradizionale esecuzione della pena detentiva, un misura incentrata sul trattamento in libertà, senza permanenza in carcere, come alternativa alla detenzione finalizzata all'apprezzamento del risultato dell'intervento effettuato sul soggetto e sul rispetto di prescrizioni ed obblighi. La riforma del 1986 modifica la disciplina del 1975, consapevole che i rischi per la prevenzione generale e l'allarme sociale si manifestano col fallimento dello scopo rieducativo più che con l'attenuazione del rigore sanzionatorio. La riformulazione dei criteri di discrezionalità si mostra attenta ai profili costituzionali di utilità per l'azione rieducativa e di idoneità alla prevenzione, scopo ultimo dell'azione rieducativa. Il ridimensionamento dell'osservazione della personalità in carcere (un mese), e la previsione di un quadro di possibile deroga, suscita perplessità dal punto di vista dell'efficacia risocializzante, tanto che "l'inconsistenza del fondamento della deroga ci pare individui un rilevante contrasto con l'art. 3 Cost che dovrebbe essere opportunamente posto al vaglio della Corte". L'istituto non risolve chiaramente il problema della natura "esecutiva" ovvero "sospensiva", così che "l'apparente inconciliabilità degli argomenti ricavabili dalla disciplina sembrerebbe dare supporto alla rassegnata applicazione dell'istituto in questa sua unitaria incoerenza". "Senonché, anche seguendo tale via, si mostrano evidenti i gravi inconvenienti quando si deve prendere in considerazione solo una parte del periodo di affidamento, interrottosi per effetto di vicende esecutive". Su questa base la Corte ha riconosciuto il valore di pena in alcune situazioni, createsi per cause indipendenti dal comportamento, osservante delle prescrizioni, quando si determina la necessità di valutare periodi "in cui il soggetto subisce limitazioni con contenuto afflittivo della propria libertà personale, collocando l'affidamento fra le modalità esecitive della pena". Il ripetersi delle decisioni della Corte basate su detta argomentazione, lascia intendere che l'orientamento assunto finirà col caratterizzare la natura dell'istituto.

L'affidamento in prova al servizio sociale dopo la riforma / Pighi, Giorgio. - In: LEGALITÀ E GIUSTIZIA. - ISSN 1824-5013. - STAMPA. - 1/2:(1988), pp. 133-169.

L'affidamento in prova al servizio sociale dopo la riforma

PIGHI, Giorgio
1988

Abstract

L'affidamento in prova al servizio sociale asseconda l'esigenza di prevedere, accanto alla tradizionale esecuzione della pena detentiva, un misura incentrata sul trattamento in libertà, senza permanenza in carcere, come alternativa alla detenzione finalizzata all'apprezzamento del risultato dell'intervento effettuato sul soggetto e sul rispetto di prescrizioni ed obblighi. La riforma del 1986 modifica la disciplina del 1975, consapevole che i rischi per la prevenzione generale e l'allarme sociale si manifestano col fallimento dello scopo rieducativo più che con l'attenuazione del rigore sanzionatorio. La riformulazione dei criteri di discrezionalità si mostra attenta ai profili costituzionali di utilità per l'azione rieducativa e di idoneità alla prevenzione, scopo ultimo dell'azione rieducativa. Il ridimensionamento dell'osservazione della personalità in carcere (un mese), e la previsione di un quadro di possibile deroga, suscita perplessità dal punto di vista dell'efficacia risocializzante, tanto che "l'inconsistenza del fondamento della deroga ci pare individui un rilevante contrasto con l'art. 3 Cost che dovrebbe essere opportunamente posto al vaglio della Corte". L'istituto non risolve chiaramente il problema della natura "esecutiva" ovvero "sospensiva", così che "l'apparente inconciliabilità degli argomenti ricavabili dalla disciplina sembrerebbe dare supporto alla rassegnata applicazione dell'istituto in questa sua unitaria incoerenza". "Senonché, anche seguendo tale via, si mostrano evidenti i gravi inconvenienti quando si deve prendere in considerazione solo una parte del periodo di affidamento, interrottosi per effetto di vicende esecutive". Su questa base la Corte ha riconosciuto il valore di pena in alcune situazioni, createsi per cause indipendenti dal comportamento, osservante delle prescrizioni, quando si determina la necessità di valutare periodi "in cui il soggetto subisce limitazioni con contenuto afflittivo della propria libertà personale, collocando l'affidamento fra le modalità esecitive della pena". Il ripetersi delle decisioni della Corte basate su detta argomentazione, lascia intendere che l'orientamento assunto finirà col caratterizzare la natura dell'istituto.
1988
1/2
133
169
L'affidamento in prova al servizio sociale dopo la riforma / Pighi, Giorgio. - In: LEGALITÀ E GIUSTIZIA. - ISSN 1824-5013. - STAMPA. - 1/2:(1988), pp. 133-169.
Pighi, Giorgio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1063473
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