La legge n. 304/1982, nel quadro delle "misure a tutela dell'ordinamento costituzionale", oltre ad ipotesi di non punibilità in caso di dissociazione e recesso dal dai gruppi terroristici, contiene una serie di norme "premiali". Quella interamente dedicata alla sospensione condizionale della pena (art. 7) eleva i limiti che consentono l'applicazione e la reiterazione dell'istituto. Quello ordinario è portato da due a tre anni. La durata della condizione è portata a dieci anni per i delitti e cinque per le contravvenzioni. Si introduce una norma specifica (art. 8) anche per la liberazione condizionale, applicabile alla sola condizione che il reo abbia espiato metà della pena. Il legislatore persegue la finalità premiale ampliando il contenuto "di favore" degli istituti e sottoponendosi all'arduo sforzo di fare convivere tale finalità con quella di prevenzione speciale. L'utlilizzo premiale degli istituti della prevenzione speciale è difficile da realizzare e da giustificare col mero allargamento dei contenuti di favore. La spinta incentivante verso la collaborazione, avendo come elemento di comparazione "chi non collabora", rende problematica la spiegazione di una maggiore apertura aii contenuti di prevenzione speciale, propri dgli istituti, costruita su tale discrimine. L'uso improprio degli strumenti della specialprecevenzione per fini premiali appare di tutta evidenza per la liberazione condizionale. La pena già fortemente ridotta per effetto dei meccanismi premiali viene in sostanza espiata, grazie all'istituto, per una metà in carcere e per l'altra metà in libertà vigilata. L'istituto subisce un'evidente distorsione rispetto ai suoi scopi e la versione "premiale" non appare in alcun modo finalizzata a soddisfare particolari esigenze rieducative capaci di arricchire i maggiori spazi di libertà, ma determina solamente un ulteriore premio.

La sospensione condizionale e la liberazione condizionale nella legislazione premiale / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1987), pp. 319-321. (Intervento presentato al convegno La legislazione premiale tenutosi a Courmayeur nel 18 e 19 aprile 1986).

La sospensione condizionale e la liberazione condizionale nella legislazione premiale

PIGHI, Giorgio
1987

Abstract

La legge n. 304/1982, nel quadro delle "misure a tutela dell'ordinamento costituzionale", oltre ad ipotesi di non punibilità in caso di dissociazione e recesso dal dai gruppi terroristici, contiene una serie di norme "premiali". Quella interamente dedicata alla sospensione condizionale della pena (art. 7) eleva i limiti che consentono l'applicazione e la reiterazione dell'istituto. Quello ordinario è portato da due a tre anni. La durata della condizione è portata a dieci anni per i delitti e cinque per le contravvenzioni. Si introduce una norma specifica (art. 8) anche per la liberazione condizionale, applicabile alla sola condizione che il reo abbia espiato metà della pena. Il legislatore persegue la finalità premiale ampliando il contenuto "di favore" degli istituti e sottoponendosi all'arduo sforzo di fare convivere tale finalità con quella di prevenzione speciale. L'utlilizzo premiale degli istituti della prevenzione speciale è difficile da realizzare e da giustificare col mero allargamento dei contenuti di favore. La spinta incentivante verso la collaborazione, avendo come elemento di comparazione "chi non collabora", rende problematica la spiegazione di una maggiore apertura aii contenuti di prevenzione speciale, propri dgli istituti, costruita su tale discrimine. L'uso improprio degli strumenti della specialprecevenzione per fini premiali appare di tutta evidenza per la liberazione condizionale. La pena già fortemente ridotta per effetto dei meccanismi premiali viene in sostanza espiata, grazie all'istituto, per una metà in carcere e per l'altra metà in libertà vigilata. L'istituto subisce un'evidente distorsione rispetto ai suoi scopi e la versione "premiale" non appare in alcun modo finalizzata a soddisfare particolari esigenze rieducative capaci di arricchire i maggiori spazi di libertà, ma determina solamente un ulteriore premio.
1987
La legislazione premiale
Courmayeur
18 e 19 aprile 1986
319
321
Pighi, Giorgio
La sospensione condizionale e la liberazione condizionale nella legislazione premiale / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1987), pp. 319-321. (Intervento presentato al convegno La legislazione premiale tenutosi a Courmayeur nel 18 e 19 aprile 1986).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1063397
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