L'art. 3 della l. n. 689/1981 disciplina l'"elemento soggettivo" dell'illecito amministrativo e dispone che "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa". Una disciplina con tali caratteristiche non è dissimile, dal punto di vista descrittivo, dalla disciplina dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni. La norma, tuttavia, rapportandosi nel sistema con le sole norme della l. 689, a differenza di quanto accade per i reati, richiede sempre che ricorra almeno la colpa, non trovando limiti in discipline specifiche riguardanti le circostanze (ad es. cfr. art. 669 c. p. esercizio abusivo di mestiere girovago in caso di violazione di provvedimento dell'autorità non conosciuto), gli eventi aggravatori che determinano un autonomo quadro sanzionatorio, e tutte le forme di divergenza fra voluto e realizzato, come l'offesa recata a persona diversa, la realizzazione di un evento diverso da quello voluto o il mutamento del titolo dell'illecito per taluno dei concorrenti (ad es: Tizio crede di concorrere nell'esercizio abusivo di mestiere girovago dellart. 669 c.p. ma in realtà concorre, senza saperlo, con uno straniero punito molto più severamente, per lo stesso fatto, ai sensi dell'art. 124 del TULPS in forza dell'art. 38 della l. 689/1981). Nell'illecito amministrativo tutte le situazioni suddette sono da considerare come articolazioni del fatto tipico tutte sullo stesso piano, soggette alla disciplina dell'elemento soggettivo dettata dall'art. 3. In tema di elemento soggettivo la depenalizzazione, ad eccezione degli illeciti con struttura compatibile solo con il dolo, ha allargato alla colpa alcune ipotesi di delitti depenalizzati puniti con la sola multa. Quanto alla rilevanza dell'errore sono caratteristiche imprescindibili l'essenzialità e la non evitabilità, in una norma incentrata sulla ricostruzione dell'intenzione dell'autore di realizzare un fatto identico ovvero diverso da quello vietato. Conseguentemente appare pienamente confacente alla disciplina dell'elemento soggettivo negli illeciti amministrativi la ricostruzione giurisprudenziale nota come "buona fede nelle contravvenzioni.

Colpevolezza ed elemento soggettivo nell'illecito penale amministrativo / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1987), pp. 51-62.

Colpevolezza ed elemento soggettivo nell'illecito penale amministrativo

PIGHI, Giorgio
1987

Abstract

L'art. 3 della l. n. 689/1981 disciplina l'"elemento soggettivo" dell'illecito amministrativo e dispone che "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa". Una disciplina con tali caratteristiche non è dissimile, dal punto di vista descrittivo, dalla disciplina dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni. La norma, tuttavia, rapportandosi nel sistema con le sole norme della l. 689, a differenza di quanto accade per i reati, richiede sempre che ricorra almeno la colpa, non trovando limiti in discipline specifiche riguardanti le circostanze (ad es. cfr. art. 669 c. p. esercizio abusivo di mestiere girovago in caso di violazione di provvedimento dell'autorità non conosciuto), gli eventi aggravatori che determinano un autonomo quadro sanzionatorio, e tutte le forme di divergenza fra voluto e realizzato, come l'offesa recata a persona diversa, la realizzazione di un evento diverso da quello voluto o il mutamento del titolo dell'illecito per taluno dei concorrenti (ad es: Tizio crede di concorrere nell'esercizio abusivo di mestiere girovago dellart. 669 c.p. ma in realtà concorre, senza saperlo, con uno straniero punito molto più severamente, per lo stesso fatto, ai sensi dell'art. 124 del TULPS in forza dell'art. 38 della l. 689/1981). Nell'illecito amministrativo tutte le situazioni suddette sono da considerare come articolazioni del fatto tipico tutte sullo stesso piano, soggette alla disciplina dell'elemento soggettivo dettata dall'art. 3. In tema di elemento soggettivo la depenalizzazione, ad eccezione degli illeciti con struttura compatibile solo con il dolo, ha allargato alla colpa alcune ipotesi di delitti depenalizzati puniti con la sola multa. Quanto alla rilevanza dell'errore sono caratteristiche imprescindibili l'essenzialità e la non evitabilità, in una norma incentrata sulla ricostruzione dell'intenzione dell'autore di realizzare un fatto identico ovvero diverso da quello vietato. Conseguentemente appare pienamente confacente alla disciplina dell'elemento soggettivo negli illeciti amministrativi la ricostruzione giurisprudenziale nota come "buona fede nelle contravvenzioni.
1987
L'illecito penale amministrativop. Verifica di un sistema
88 13 16143 3
cedam
ITALIA
Colpevolezza ed elemento soggettivo nell'illecito penale amministrativo / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1987), pp. 51-62.
Pighi, Giorgio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1063372
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