La Récommandation n. R (82) 16 del Consiglio d'Europa invita gli Stati aderenti a consentire provvedimenti di Congedo penitenziario, a favore dei detenuti, nella misura più larga possibile e per la pèiù ampia gamma di ragioni mediche, educative, professionali, familiari e sociali. Per Congedo penitenziario, un istituto non previsto dall'ordinamento italiano, si intende la possibilità data ad un detenuto meritevole di fiducia di trascorrere un periodo di qualche giorno in libertà, per assecondare un'esigenza specifica. Il Consiglio d'Europa non ne dà la definizione precisa, ma l'istituto si deistingue dai permessi e dalle licenze in quanto il periodo trascorso in "congedo penitenziario" non viene ordinariamente computato come pena espiata negli ordinamenti in cui è previsto. Viene individuato come limite all'istituto l'incompatibilità con la sicurezza pubblica. Per garantire un'effettiva attuazione della misura, il Consiglio d'Europa si preoccupa di evitare che possano verificarsi limitazioni ingiustificate, nell'accesso alla misura, per gli stranieri e per coloro che non hanno stabili e favorevoli condizioni familiari e suggerisce, inoltre, stretti rapporti con le autorità e le Istituzioni territoriali.
La Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul congedo penitenziario / Pighi, Giorgio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - STAMPA. - 1:(1984), pp. 282-285.
La Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul congedo penitenziario
PIGHI, Giorgio
1984
Abstract
La Récommandation n. R (82) 16 del Consiglio d'Europa invita gli Stati aderenti a consentire provvedimenti di Congedo penitenziario, a favore dei detenuti, nella misura più larga possibile e per la pèiù ampia gamma di ragioni mediche, educative, professionali, familiari e sociali. Per Congedo penitenziario, un istituto non previsto dall'ordinamento italiano, si intende la possibilità data ad un detenuto meritevole di fiducia di trascorrere un periodo di qualche giorno in libertà, per assecondare un'esigenza specifica. Il Consiglio d'Europa non ne dà la definizione precisa, ma l'istituto si deistingue dai permessi e dalle licenze in quanto il periodo trascorso in "congedo penitenziario" non viene ordinariamente computato come pena espiata negli ordinamenti in cui è previsto. Viene individuato come limite all'istituto l'incompatibilità con la sicurezza pubblica. Per garantire un'effettiva attuazione della misura, il Consiglio d'Europa si preoccupa di evitare che possano verificarsi limitazioni ingiustificate, nell'accesso alla misura, per gli stranieri e per coloro che non hanno stabili e favorevoli condizioni familiari e suggerisce, inoltre, stretti rapporti con le autorità e le Istituzioni territoriali.Pubblicazioni consigliate
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