La Sezione di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 50 dell'Ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) in quanto non consente di applicare la semilibertà si condannati all'ergastolo. Assume rilievo il coordinamento solo parziale fra la misura alternativa della semilibertà e l'istituto della liberazione condizionale che è limitato, senza motivo valido, alle sole pene temporanee. Per i condannati all'ergastolo è possibile la liberazione condizionale ma non la semilibertà e risulta irragionevolmente mortificato il trattamento progressivo, che dovrebbe sempre accompagnare il condannato attraverso un crescendo di opportunità e con l'allentamento graduale dei vincoli della restrizione carceraria. Considerando che la stessa Corte costituzionale ha affermato la necessaria incidenza del principio rieducativo sull'espiazione dell'ergastono, sarebbe necessaria una riforma che, rispettando i parametri di pena che delimitano i due istituti al momento, porti alla semilibertà dopo sedici anni e sei mesi di pena scontata.
Trattamento progressivo in semilibertà e pena dell'ergastolo / Pighi, Giorgio. - In: RASSEGNA PENITENZIARIA E CRIMINOLOGICA. - ISSN 0392-7156. - STAMPA. - 3/4:(1982), pp. 697-715.
Trattamento progressivo in semilibertà e pena dell'ergastolo
PIGHI, Giorgio
1982
Abstract
La Sezione di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 50 dell'Ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) in quanto non consente di applicare la semilibertà si condannati all'ergastolo. Assume rilievo il coordinamento solo parziale fra la misura alternativa della semilibertà e l'istituto della liberazione condizionale che è limitato, senza motivo valido, alle sole pene temporanee. Per i condannati all'ergastolo è possibile la liberazione condizionale ma non la semilibertà e risulta irragionevolmente mortificato il trattamento progressivo, che dovrebbe sempre accompagnare il condannato attraverso un crescendo di opportunità e con l'allentamento graduale dei vincoli della restrizione carceraria. Considerando che la stessa Corte costituzionale ha affermato la necessaria incidenza del principio rieducativo sull'espiazione dell'ergastono, sarebbe necessaria una riforma che, rispettando i parametri di pena che delimitano i due istituti al momento, porti alla semilibertà dopo sedici anni e sei mesi di pena scontata.Pubblicazioni consigliate
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