Vengono msse a sistema alcune critiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", la c.d. "Legge Reale". "L'inefficienza tecnica delle attività giudiziarie, dovuta in parte a carenze legislative, ha causato vuoti nell'intervento, nel senso che non è riuscita ad impedire che, su questo tessuto connettivo di traffici e di attività oltre i limiti del lecito, potessero organizzarsi veri e propri centri di potere, gestiti da individui sufficientemente nascosti e potenti da non venire incolpati, che utilizzano questa realtà umana per l'esecuzione materiale, non più di piccoli reati di scarso rilievo, ma di operazioni illecite tali da causare giri economici di grande entità" (pag. 16). "La legge, contro la mafia, tende ad interferire con tale tipo di organizzazione criminale, sia inasprendo le pene per alcuni reati commessi dagli individui indiziati di appartenervi, sia allontanando questi ultimi dal luogo di residenza. Sull'efficacia del primo tipo di provvedimento non si può avere prospettiva alcuna di risultato dato che le ragioni del fenomeno, radicate in uno specifico ambiente culturale, continuano a spiegare i loro effetti indipendentemente dal deterrente della pena, anche in relazione all'omertà che copre l'attività mafiosa; riguardo al secondo è possibile addirittura affermare che il provvedimento legislativo ha peggiorato la situazione rendendo possibile alle organizzazioni criminali in esame di commettere gravissimi reati in zone in cui prima non oiperavano" (pag. 18).
Criminalità, devianza, ordine pubblico / Pighi, Giorgio. - In: ANIMAZIONE SOCIALE. - ISSN 0392-5870. - STAMPA. - 20:(1976), pp. 5-58.
Criminalità, devianza, ordine pubblico
PIGHI, Giorgio
1976
Abstract
Vengono msse a sistema alcune critiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", la c.d. "Legge Reale". "L'inefficienza tecnica delle attività giudiziarie, dovuta in parte a carenze legislative, ha causato vuoti nell'intervento, nel senso che non è riuscita ad impedire che, su questo tessuto connettivo di traffici e di attività oltre i limiti del lecito, potessero organizzarsi veri e propri centri di potere, gestiti da individui sufficientemente nascosti e potenti da non venire incolpati, che utilizzano questa realtà umana per l'esecuzione materiale, non più di piccoli reati di scarso rilievo, ma di operazioni illecite tali da causare giri economici di grande entità" (pag. 16). "La legge, contro la mafia, tende ad interferire con tale tipo di organizzazione criminale, sia inasprendo le pene per alcuni reati commessi dagli individui indiziati di appartenervi, sia allontanando questi ultimi dal luogo di residenza. Sull'efficacia del primo tipo di provvedimento non si può avere prospettiva alcuna di risultato dato che le ragioni del fenomeno, radicate in uno specifico ambiente culturale, continuano a spiegare i loro effetti indipendentemente dal deterrente della pena, anche in relazione all'omertà che copre l'attività mafiosa; riguardo al secondo è possibile addirittura affermare che il provvedimento legislativo ha peggiorato la situazione rendendo possibile alle organizzazioni criminali in esame di commettere gravissimi reati in zone in cui prima non oiperavano" (pag. 18).Pubblicazioni consigliate
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