Il R.D.L. 1404/1934 (legge minorile) prevede due misure amministrative preventive: la "Libertà controllata" e la "Casa di rieducazione". Quest'ultima comporta la permanenza in un'istituzione, senza effettive possibilità di impedire l'allontanamento. Partendo da una scheda personale del Tribunale per i minorenni di Bologna viene approfondito l'istituto della c.d. "dichiarazione di irrecuperabilità" (art. 29). Il Tribunale può "trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione ... e del ... progressivo reinserimento nella vita sociale" e può ordinare "la cessazione delle misure disposte ... in ogni tempo .. quando per le ... condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla ... rieducazione". La norma viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost) sia perché abdica al dovere di rimuovere gli ostacoli alla rieducazione ed alla crescita del minore, sia perché uniforma la risposta del sistema a tutte le differenti situazioni di difficile guida in una sorta di "presa d'atto" della mancanza di strategie rieducative adeguate per farsi carico dei casi più difficili e problematici. Nei confronti del minore "le istituzioni rieducative sono autorizzate ad allontanarlo e ad escludere qualsiasi misura alternativa senza attuare alcun provvedimento alternativo".

Identità di trattamento in situazioni diverse nei confronti del minore deviante di difficile guida / Pighi, Giorgio. - In: RASSEGNA DI STUDI PENITENZIARI. - ISSN 0033-9628. - STAMPA. - III-IV:(1976), pp. 393-412.

Identità di trattamento in situazioni diverse nei confronti del minore deviante di difficile guida

PIGHI, Giorgio
1976

Abstract

Il R.D.L. 1404/1934 (legge minorile) prevede due misure amministrative preventive: la "Libertà controllata" e la "Casa di rieducazione". Quest'ultima comporta la permanenza in un'istituzione, senza effettive possibilità di impedire l'allontanamento. Partendo da una scheda personale del Tribunale per i minorenni di Bologna viene approfondito l'istituto della c.d. "dichiarazione di irrecuperabilità" (art. 29). Il Tribunale può "trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione ... e del ... progressivo reinserimento nella vita sociale" e può ordinare "la cessazione delle misure disposte ... in ogni tempo .. quando per le ... condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla ... rieducazione". La norma viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost) sia perché abdica al dovere di rimuovere gli ostacoli alla rieducazione ed alla crescita del minore, sia perché uniforma la risposta del sistema a tutte le differenti situazioni di difficile guida in una sorta di "presa d'atto" della mancanza di strategie rieducative adeguate per farsi carico dei casi più difficili e problematici. Nei confronti del minore "le istituzioni rieducative sono autorizzate ad allontanarlo e ad escludere qualsiasi misura alternativa senza attuare alcun provvedimento alternativo".
1976
III-IV
393
412
Identità di trattamento in situazioni diverse nei confronti del minore deviante di difficile guida / Pighi, Giorgio. - In: RASSEGNA DI STUDI PENITENZIARI. - ISSN 0033-9628. - STAMPA. - III-IV:(1976), pp. 393-412.
Pighi, Giorgio
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