Lungi dall’introdurre nel nostro ordinamento la proposta – di origine dottrinale – del c.d. “contratto unico a tutele crescenti”, neppure nella sua versione più soft di “contratto unico di inserimento”, lo schema di decreto legislativo in esame si limita a ridisegnare, in termini di ampia flessibilità per le imprese e maggiore certezza del diritto, il regime di tutele che accompagna, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato avviando con ciò un processo di superamento, riservato per ora unicamente ai nuovi assunti, dell’art. 18 Stat. lav. Il contratto a tutele crescenti altro non è, insomma, che «il normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, a disciplina del licenziamento rivisitata». Per valutare l’effettiva portata della nuova disciplina del contratto a tutele crescenti, anche in termini di «canale normale, o forse unico, per assicurare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro» delle persone in cerca di occupazione, resta invero da attendere – se e quando mai vi sarà – l’annunciato intervento di contestuale riduzione – o, comunque, limitazione nell’utilizzo – delle tipologie di lavoro flessibile e temporaneo. E con esso la relativa – quanto, allo stato, per nulla scontata – marcia indietro rispetto a quella decisa liberalizzazione del contratto a tempo determinato che, in controtendenza rispetto agli obiettivi della l. n. 183/2014, ha indubbiamente caratterizzato la prima fase di attuazione del c.d. Jobs Act.
Il contratto a tutele crescenti: spazi di applicabilità in caso di apprendistato e somministrazione di lavoro / Tiraboschi, Michele. - ELETTRONICO. - 37:(2015), pp. 107-118.
Il contratto a tutele crescenti: spazi di applicabilità in caso di apprendistato e somministrazione di lavoro
Tiraboschi, Michele
2015
Abstract
Lungi dall’introdurre nel nostro ordinamento la proposta – di origine dottrinale – del c.d. “contratto unico a tutele crescenti”, neppure nella sua versione più soft di “contratto unico di inserimento”, lo schema di decreto legislativo in esame si limita a ridisegnare, in termini di ampia flessibilità per le imprese e maggiore certezza del diritto, il regime di tutele che accompagna, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato avviando con ciò un processo di superamento, riservato per ora unicamente ai nuovi assunti, dell’art. 18 Stat. lav. Il contratto a tutele crescenti altro non è, insomma, che «il normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, a disciplina del licenziamento rivisitata». Per valutare l’effettiva portata della nuova disciplina del contratto a tutele crescenti, anche in termini di «canale normale, o forse unico, per assicurare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro» delle persone in cerca di occupazione, resta invero da attendere – se e quando mai vi sarà – l’annunciato intervento di contestuale riduzione – o, comunque, limitazione nell’utilizzo – delle tipologie di lavoro flessibile e temporaneo. E con esso la relativa – quanto, allo stato, per nulla scontata – marcia indietro rispetto a quella decisa liberalizzazione del contratto a tempo determinato che, in controtendenza rispetto agli obiettivi della l. n. 183/2014, ha indubbiamente caratterizzato la prima fase di attuazione del c.d. Jobs Act.File | Dimensione | Formato | |
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