Il codice penale italiano individua cinque cause di esclusione della capacità di intendere e di volere del reo. Due hanno carattere patologico (infermità e sordomutismo), due derivano dall'assunzione di sostanze (alcool o stupefacenti), una è legata al fisiologico processo dell'evoluzione fisica e psichica fino alla maturità (minore età). Il legislatore non definisce, nella minore età, la causa dell'anomalia rilevante, che è invece indicata negli altri casi. Tale profilo rilevante, nella minore età, va conseguentemente individuato nell'insufficiente maturità e cioé della non avvenuta ultimazione del normale percorso di crescita della capacità di intendere e di volere. Gli elementi da ricostruire, caso per caso, per affermare ovvero escludere la maturità del minore sono gli stessi che l'art. 85 c.p. indica come parametri di riferimento per accertare ogni causa rlevante di esclusione dell'imputabilità: il fatto commesso, la norma violata e la personalità del reo.
La capacità di intendere e di volere dei minori fra i quattordici ed i diciotto anni nella giurisprudenza della Cassazione / Pighi, Giorgio. - In: L'INDICE PENALE. - ISSN 0019-7084. - STAMPA. - 2:(1976), pp. 311-330.
La capacità di intendere e di volere dei minori fra i quattordici ed i diciotto anni nella giurisprudenza della Cassazione
PIGHI, Giorgio
1976
Abstract
Il codice penale italiano individua cinque cause di esclusione della capacità di intendere e di volere del reo. Due hanno carattere patologico (infermità e sordomutismo), due derivano dall'assunzione di sostanze (alcool o stupefacenti), una è legata al fisiologico processo dell'evoluzione fisica e psichica fino alla maturità (minore età). Il legislatore non definisce, nella minore età, la causa dell'anomalia rilevante, che è invece indicata negli altri casi. Tale profilo rilevante, nella minore età, va conseguentemente individuato nell'insufficiente maturità e cioé della non avvenuta ultimazione del normale percorso di crescita della capacità di intendere e di volere. Gli elementi da ricostruire, caso per caso, per affermare ovvero escludere la maturità del minore sono gli stessi che l'art. 85 c.p. indica come parametri di riferimento per accertare ogni causa rlevante di esclusione dell'imputabilità: il fatto commesso, la norma violata e la personalità del reo.Pubblicazioni consigliate
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