Annosa è la questione concernente il rapporto fra la disciplina dettata dal codice – dopo la modifica del 1991 – e quella prevista dall’AEC in materia di agenzia e rappresentanza commerciale, la quale, sostanzialmente, contempla emolumenti che, a differenza dell’art. 1751 cod. civ., prescindono – almeno in parte, per quanto attiene l’indennità di risoluzione del rapporto (ossia del F.I.R.R.) e l’indennità suppletiva di clientela – dal raggiungimento di determinati target da parte dell’agente, basandosi il loro (degli emolumenti) computo sui compensi ricevuti. Volendo prescindere dalla constatazione che il raffronto tra le fonti suindicate – ai fini di comprendere quale di esse comporti a favore dell’agente un miglior trattamento indennitario – debba (a parere dello scrivente) essere effettuato ex ante, ossia al momento della stipulazione dell’accordo, l’aleatorietà della disciplina codicistica (che prevede condizioni in assenza delle quali all’agente nulla spetti a titolo d’indennità terminativa del rapporto) parrebbe destinata a cedere il passo all’applicazione delle disposizioni collettive (quantomeno) allorché la liquidazione ottenuta tramite queste ultime sia prossima al limite massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 cod. civ.
L'indennità terminativa del rapporto di agenzia, il momento del raffronto / Vignudelli, Leopoldo. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - STAMPA. - 11:(2014), pp. 527-532.
L'indennità terminativa del rapporto di agenzia, il momento del raffronto
VIGNUDELLI, Leopoldo
2014
Abstract
Annosa è la questione concernente il rapporto fra la disciplina dettata dal codice – dopo la modifica del 1991 – e quella prevista dall’AEC in materia di agenzia e rappresentanza commerciale, la quale, sostanzialmente, contempla emolumenti che, a differenza dell’art. 1751 cod. civ., prescindono – almeno in parte, per quanto attiene l’indennità di risoluzione del rapporto (ossia del F.I.R.R.) e l’indennità suppletiva di clientela – dal raggiungimento di determinati target da parte dell’agente, basandosi il loro (degli emolumenti) computo sui compensi ricevuti. Volendo prescindere dalla constatazione che il raffronto tra le fonti suindicate – ai fini di comprendere quale di esse comporti a favore dell’agente un miglior trattamento indennitario – debba (a parere dello scrivente) essere effettuato ex ante, ossia al momento della stipulazione dell’accordo, l’aleatorietà della disciplina codicistica (che prevede condizioni in assenza delle quali all’agente nulla spetti a titolo d’indennità terminativa del rapporto) parrebbe destinata a cedere il passo all’applicazione delle disposizioni collettive (quantomeno) allorché la liquidazione ottenuta tramite queste ultime sia prossima al limite massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 cod. civ.File | Dimensione | Formato | |
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