Princìpi di fondo della materia testamentaria sono la personalità del negozio di ultima volontà e la determinabilità delle disposizioni testamentarie, il primo imponendo che le disposizioni liberali provengano dal testatore, il secondo ammettendo il rinvio ad una fonte esterna. Le disposizioni che rimettano alla volontà del terzo la determinazione del legato o del legatario non sono ammissibili senza limiti, richiedendosi, di converso, che il testatore circoscriva la facoltà di scelta del terzo, o che questi effettui la scelta sulla base del suo prudente arbitrio. È vietato, quindi, il rinvio al mero arbitrio del terzo, in quanto incompatibile con la personalità del negozio di ultima volontà. Il divieto dell’istituzione di erede, che non può essere rimessa al terzo, neppure entro soggetti determinati dal testatore, si giustifica in considerazione del carattere personalissimo e delle attribuzioni di ordine non patrimoniale connesse al titolo di erede. Pare opportuna l’adozione di un criterio uniforme, per la determinazione sia dell’oggetto sia del beneficiario del legato, da parte di un terzo, idoneo ad un’effettiva e non soltanto formale salvaguardia del principio della personalità, nonché l’espressa previsione della facoltà di ricorso al giudice, nel caso di mancata determinazione dell’oggetto del legato, o di scelta iniqua, da parte del terzo.
Le disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo / Corapi, Guido. - STAMPA. - (2012), pp. 97-122.
Le disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo
CORAPI, Guido
2012
Abstract
Princìpi di fondo della materia testamentaria sono la personalità del negozio di ultima volontà e la determinabilità delle disposizioni testamentarie, il primo imponendo che le disposizioni liberali provengano dal testatore, il secondo ammettendo il rinvio ad una fonte esterna. Le disposizioni che rimettano alla volontà del terzo la determinazione del legato o del legatario non sono ammissibili senza limiti, richiedendosi, di converso, che il testatore circoscriva la facoltà di scelta del terzo, o che questi effettui la scelta sulla base del suo prudente arbitrio. È vietato, quindi, il rinvio al mero arbitrio del terzo, in quanto incompatibile con la personalità del negozio di ultima volontà. Il divieto dell’istituzione di erede, che non può essere rimessa al terzo, neppure entro soggetti determinati dal testatore, si giustifica in considerazione del carattere personalissimo e delle attribuzioni di ordine non patrimoniale connesse al titolo di erede. Pare opportuna l’adozione di un criterio uniforme, per la determinazione sia dell’oggetto sia del beneficiario del legato, da parte di un terzo, idoneo ad un’effettiva e non soltanto formale salvaguardia del principio della personalità, nonché l’espressa previsione della facoltà di ricorso al giudice, nel caso di mancata determinazione dell’oggetto del legato, o di scelta iniqua, da parte del terzo.File | Dimensione | Formato | |
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