Il contributo ripercorre l’annosa questione giuridica, che ruota attorno all’ipotesi della costruzione edilizia realizzata, post nuptias, in regime di comunione legale, su un fondo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, quando i materiali impiegati o il danaro speso come corrispettivo dell’appalto non siano anch’essi beni personali del dominus soli, ai sensi dell’art. 179 c.c. Al riguardo, si osserva come la Corte di Cassazione interpreti restrittivamente l’art. 177, 1º co., lett. a), c.c., così escludendo dalla comunione legale tra coniugi gli acquisti per accessione, e, più ingenerale, quelli a titolo originario, in quanto la locuzione «acquisti compiuti» utilizzata dalla norma implica il pregresso espletamento di un’attività negoziale da parte del coniuge, vale a dire un acquisto a titolo derivativo. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, nega la configurabilità, in favore della comunione, di un diritto di superficie sulla costruzione eseguita sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, presupponendo il diritto in questione un titolo costitutivo di natura negoziale soggetto alla forma scritta ad substantiam. Si ritiene, in conclusione, che la tutela del coniuge non proprietario del suolo operi non già sul piano del diritto reale – non potendo questi vantare alcun diritto di proprietà, anche superficiaria, sulla costruzione eseguita su suolo personale del coniuge – bensì su quello obbligatorio, nel senso che gli compete un diritto di credito, di valore, relativo alla meta dell’importo dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
Acquisti per accessione in regime di comunione legale tra coniugi / Corapi, Guido. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - 1:(2006), pp. 48-56.
Acquisti per accessione in regime di comunione legale tra coniugi
CORAPI, Guido
2006
Abstract
Il contributo ripercorre l’annosa questione giuridica, che ruota attorno all’ipotesi della costruzione edilizia realizzata, post nuptias, in regime di comunione legale, su un fondo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, quando i materiali impiegati o il danaro speso come corrispettivo dell’appalto non siano anch’essi beni personali del dominus soli, ai sensi dell’art. 179 c.c. Al riguardo, si osserva come la Corte di Cassazione interpreti restrittivamente l’art. 177, 1º co., lett. a), c.c., così escludendo dalla comunione legale tra coniugi gli acquisti per accessione, e, più ingenerale, quelli a titolo originario, in quanto la locuzione «acquisti compiuti» utilizzata dalla norma implica il pregresso espletamento di un’attività negoziale da parte del coniuge, vale a dire un acquisto a titolo derivativo. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, nega la configurabilità, in favore della comunione, di un diritto di superficie sulla costruzione eseguita sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, presupponendo il diritto in questione un titolo costitutivo di natura negoziale soggetto alla forma scritta ad substantiam. Si ritiene, in conclusione, che la tutela del coniuge non proprietario del suolo operi non già sul piano del diritto reale – non potendo questi vantare alcun diritto di proprietà, anche superficiaria, sulla costruzione eseguita su suolo personale del coniuge – bensì su quello obbligatorio, nel senso che gli compete un diritto di credito, di valore, relativo alla meta dell’importo dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.Pubblicazioni consigliate
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